MULTIPROPRIETÀ: NUOVE NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI (E NON SOLO PER GLI IMMOBILI!) 11 6 30 45

Maggiori tutele per chi stipula contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio: entra in vigore il 21 giugno 2011 il Decreto legislativo n. 79/11 che modifica il Codice del Consumo, emanato con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il provvedimento attua la direttiva 2008/122/CE. Viene, quindi, data attuazione alla disciplina europea che uniforma questo istituto, prevedendo una maggiore trasparenza nei contratti e un'accresciuta tutela dell'acquirente, anche estendendo la multiproprietà a beni diversi dagli immobili quali chiatte, roulotte o navi da crociera. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona, nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore deve indicare chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento; durante l'evento, in qualsiasi momento devono essere disponibili per il consumatore informazioni accurate e sufficienti, in maniera chiara e comprensibile, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta; vengono introdotti appositi formulari informativi, uno per ciascuna tipologia contrattuale, da utilizzare per le informazioni contrattuali. Un modello di formulario separato dal contratto faciliterà il diritto di recesso da parte del consumatore.

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