DONNE E PUBBLICITÀ: UNA INTESA CONTRO LE IMMAGINI LESIVE DELLA DIGNITÀ 11 2 20 35
Il Protocollo, che avrà la durata di due anni a partire dalla sua data di sottoscrizione, impegna le parti: a collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità adottino modelli di comunicazione commerciale che - non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne; - tutelino la dignità della donna, rispettando il principio di pari opportunità e diffondendo valori positivi sulla figura femminile; - siano attenti alla rappresentazione dei generi e rispettosi delle identità di donne e uomini; - evitino il ricorso a stereotipi di genere; a rafforzare l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio; ad accelerare il procedimento di ingiunzione di desistenza, secondo l'art. 39 del Codice che così si esprime nel suo primo comma: «Se la comunicazione commerciale presa in esame appare manifestamente contraria a una o più norme del Codice di Autodisciplina, il Presidente del Comitato di Controllo, con proprio provvedimento, può ingiungere alle parti di desistere dalla medesima». Pertanto si impegnano: a denunciare le comunicazioni commerciali ritenute lesive della dignità della donna o contenenti immagini di violenza contro le donne o tali che incitino ad atti di violenza sulle donne; a verificare le segnalazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità utilizzando, ove possibile, l'ingiunzione di desistenza, per inibire nel più breve tempo possibile le comunicazioni commerciali contrarie al Codice.