9 10 4 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

In vigore dal 2 settembre il Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa. Il decreto prevede che il Fondo, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro. Per parametro di riferimento si intende: per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Alla domanda deve essere allegata, oltre all'attestazione ISEE, la documentazione idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo.

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