2 20 UN DECRETO LEGISLATIVO CAMBIA LE CAMERE DI COMMERCIO
A 16 anni dall'ultima riforma (Legge del 29 dicembre 1993, n.580) il Governo ha approvato il decreto legislativo che riordina la disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La riforma è stata prevista dall'art. 53, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. Legge Sviluppo) che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge (15 febbraio 2010), al fine di semplificare le procedure gestionali e di vigilanza sulle camere di commercio, oltre che a valorizzarne missioni specifiche e singole attività.
Il testo della riforma, che si ispira a principi di semplificazione amministrativa, trasparenza e snellimento delle procedure, ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari (Commissione V bilancio e tesoro, Commissione X attività produttive) e recepisce indirizzi regionali formulati in sede tecnica (Conferenza delle Regioni del 26/11/2009 e del 27/01/2010).
Il decreto legislativo si muove sulla base del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, valorizzando l'autonomia delle Camere di commercio, il raccordo con le Regioni e la funzione di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico per garantire uniformità delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.
Viene inoltre inserita la rappresentanza dei professionisti nei Consigli camerali e vengono semplificate le modalità di composizione degli organi; si introduce il "Patto di Stabilità" per il sistema camerale; vengono potenziate le Unioni regionali delle Camere di commercio e si prevede che le Camere più piccole debbano accorpare i loro servizi.
Le norme principali
Art.1. (Natura e sede)
* Viene introdotto, per quanto riguarda la natura delle Camere di Commercio, il concetto di autonomia funzionale e richiamato il principio di sussidiaretà sancito dall'articolo 118 della Costituzione.
* Viene introdotto il concetto "sistema camerale" come l'insieme delle Camere di Commercio italiane, le Unioni regionali delle camere di commercio, Unioncamere, gli organismi strumentali delle Camere di Commercio, nonché le Camere di Commercio italiane all'estero e stere in Italia legalmente riconosciute.
* In caso di nuove province, potranno essere istituite con, con Decreto ministeriale previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, nuove camere di commercio solo se risutano iscritte o annotate nel registro almeno 40.000 imprese e venga comunque assicurato un sufficiente equilibrio economico - finanziario.
Art.2. (Compiti e funzioni)
* Vengono indicati alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni; in particolare si rafforzano le competenze delle Camere su tre linee di lavoro: internazionalizzazione e promozione all'estero delle nostre aziende, in raccordo con le strategie del Governo; semplificazione per le attività delle imprese attraverso la telematica; promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
* Alcuni di questi compiti dovranno essere svolti, per quanto riguarda Camere con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro delle imprese.
* Viene data la possibilità di costituire, singolarmente o in forma associata aziende speciali, a cui attribuire la realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità.
* Le camere di Commercio e le loro Unioni possono partecipare agli accordi di programma per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia.
Art. 3. (Potestà statutaria e regolamentare)
* Viene inserita la potestà regolamentare delle Camere di commercio.
* Vengono assicurate le condizioni di pari opportunità al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio.
* Lo statuto e le successive modifiche viene approvato direttamente dal Consiglio e inviato al ministero dello Sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Art.4. (Vigilanza)
* Stato ed alle Regioni
Art. 5. (Scioglimento dei consigli)
Vengono stabilite le motivazione per le quali il consiglio camerale possa essere sciolti dal Ministero dello sviluppo economico Presidente della Regione con la possibilità di nominare un Commissario ad acta nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.
• Negli altri casi di scioglimento è previsto un Commissario straordinario (scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale).
Art.6 (Unioni regionali)
* Adesione delle CCIAA alle Unioni regionali obbligatoria.
Art.7 (Unioncamere)
* Viene definito quale ente con personalità di diritto pubblico. Norme varie.
Art.8. (Registro delle imprese)
* Ci potranno essere dai Ministeri competenti direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.
Art.10. (Consiglio)
* I criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sono stabiliti con decreto del ministero dello Sviluppo economico sulla base della classificazione Istat delle attività economiche e di 4 parametri (numero delle imprese; indice di occupazione; valore aggiunto; ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore).
* Nel consiglio camerale entra a far parte un terzo componente in rappresentanza dei liberi professionisti.
Art.11. (Funzioni del Consiglio)
Art.12. (Costituzione del Consiglio)
* Si prevede che le associazioni debbano presentare alle Camere di commercio gli elenchi dei propri associati.
* Viene specificata la modalità di designazione dei componenti del Consiglio.
Art.13. (Requisiti per la nomina e cause ostative)
Art.14. (Giunta)
* La giunta predispone per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suop oaggiornamento e il bilancio d'esercizio.
Art. 15 (Riunioni e deliberazioni)
Art.16 Presidente
* Se alla 4° votazione non si raggiunge la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.
Art.17. (Collegio dei Revisori dei Conti)
Art.18. (Finanziamento delle Camere di commercio)
* (Diritti, patto di stabilità ecc.)
Art.20. (Segretario Generale)