1 20 NEL CASO DI DANNI PER VACCINAZIONI VEDIAMO QUANDO SCATTA L'INDENNIZZO
Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all'applicazione dei benefici stessi. La legge n.210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. n.229/05 (cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta). Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto: il Ministero provvede alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005, nonché alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari. Il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in base alla L. 210/92; quello della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato dall'indicatore economico ISEE; indennizzo aggiuntivo e rate dell'assegno una tantum sono stabiliti secondo apposite graduatorie.