Modalità attuative dell’iniziativa per il contenimento dei prezzi al consumo
Il presente documento indica la disciplina per l’attuazione
dell’iniziativa di contenimento dei prezzi al consumo,
promossa dalla Regione Lombardia e realizzata in
collaborazione con ANCI, Camere di Commercio lombarde, le
Associazioni imprenditoriali e le altre Associazioni
firmatarie, in attuazione dell’Intesa sottoscritta il 22
ottobre 2003.
1.1 Per l’offerta di beni di largo consumo
E’ identificato, come da schema allegato, un elenco di
prodotti di largo consumo; per ciascun prodotto, oggetto di
vendita all’interno del singolo esercizio, la impresa
commerciale individua una referenza, eventualmente anche in
accordo con i produttori e fornitori.
Per tali referenze l’impresa commerciale si impegna a
mantenere invariato il prezzo in vigore alla data di
sottoscrizione della intesa per un periodo di tre mesi
dall’avvio dell’iniziativa.
I soggetti sottoscrittori verificheranno con cadenza
trimestrale le eventuali modalità di prosecuzione
dell’iniziativa nel corso del 2004, e di mantenimento della
dinamica dei prezzi nell’ambito del tasso di inflazione
programmata, operando nel rispetto della normativa vigente
in materia di prezzi e di vendite sottocosto.
Le referenze calmierate saranno comunicate, in ogni punto di
vendita con appositi manifesti e con l’individuazione del
prodotto sullo scaffale, con apposito segnalatore
“regionale”; è suggerita la massima visibilità dei prodotti
offerti nell’elenco, nelle forme più idonee rispetto alle
caratteristiche e alle possibilità di comunicazione di ogni
punto vendita.
Ogni impresa commerciale può estendere l’impegno sopraddetto
anche ad altri prodotti, da pubblicizzare nei termini sopra
indicati.
L’impresa commerciale garantisce la disponibilità dei
prodotti individuati per tutto il periodo considerato, salvo
eventi esterni e imprevedibili non imputabili alla volontà
dell’impresa sottoscrittrice.
Per i prodotti “alimentari freschi” non inseriti nell’elenco
di riferimento, l’impresa potrà individuare referenze da
calmierare, con possibilità di aggiornamento trimestrale;
per queste referenze l’impegno relativo al prezzo si
intenderà riferito al mantenimento dello stesso per il
periodo di riferimento.
Le imprese commerciali di vicinato, specializzate nella
vendita di singoli prodotti previsti nell’elenco di
riferimento, possono aderire all’iniziativa, ove individuino
almeno 3 referenze oggetto di calmierazione.
Le Associazioni di categoria e le imprese potranno
individuare, in relazione alle specificità del proprio
contesto socio-economico, iniziative locali integrative di
quella qui prevista, tese a promuovere il consumo di
prodotti tipici. A tali iniziative sarà operato il
riconoscimento regionale, ove in linea con i principi e i
criteri della presente disciplina generale.
BORSA DELLA SPESA
Prosegue fino al 28 febbraio 2005 l'iniziativa per il
contenimento dei prezzi: le informazioni essenziali.
Come previsto nell'Intesa per il contenimento dei prezzi di
beni e servizi dopo nove mesi dall'avvio dell'iniziativa
"Borsa della Spesa", la Regione Lombardia e le Associazioni
degli imprenditori commerciali hanno deciso di proseguire
sino alla fine del prossimo febbraio 2005, il blocco del
prezzo di un paniere di prodotti di largo consumo.
I consumatori lombardi potranno così continuare a trovare
gli oltre 50000 prodotti a prezzo bloccato dal mese di
novembre dell'anno 2003, nei 2500 esercizi commerciali
lombardi che hanno aderito all'iniziativa.
L'Assessore al Commercio Fiere e Mercati della Regione ha
sottolineato l'importanza di questa iniziativa, che ha
coinvolto tutti i soggetti interessati nella responsabilità
del contenimento dell'inflazione, con una concreta azione
rivolta a tutti i cittadini, indicando un obiettivo e una
linea d'azione, che poi è stata ripresa - anche in forme
autonome - da diversi operatori commerciali.
La Regione, in collaborazione con le Associazioni del
settore, ha ammodernato la normativa del commercio,
raccogliendo le esigenze e le proposte degli operatori. In
particolare ha agevolato la raccolta di priorità di
intervento sulla legislazione concernente la disciplina
delle vendite straordinarie e promozionali a prezzi scontati
nonchè degli orari di apertura degli esercizi, così da
aggiornarli - in termini di flessibilità - alle moderne
necessità dei cittadini lombardi.
1.2 Per i servizi di ristorazione pubblica
Gli esercenti si impegnano a prevedere offerte “a pacchetto”
per la prima colazione ed il pranzo, a prezzi non superiori
a quelli applicati alla data di sottoscrizione della
presente intesa per un periodo di tre mesi dall’avvio
dell’iniziativa, e a non apportare variazioni superiori al
tasso di inflazione programmata nel corso del 2004, salvo
diversa indicazione conseguente agli esiti delle verifiche
trimestrali condotte con le modalità di cui al precedente
punto 1.1.
In tali pacchetti sono proposte al consumatore, a prezzi
opportunamente scontati, in forme congruenti con la
tipologia dell’esercizio commerciale e con i prevalenti usi
locali, servizi di ristorazione quali il “menù del giorno”,
il “menù della pausa pranzo”, “pizza e bevanda”…
Gli esercenti si impegnano ad adottare forme di abbonamento,
a prezzo ridotto, per consumazioni ripetute dei principali
servizi di ristorazione erogati.
Gli esercenti operano altresì per favorire, con forme di
promozione all’uopo definite, il servizio di ristorazione
per la famiglia, il bambino e l’anziano, secondo le esigenze
di consumo presenti nell’area servita dall’esercizio.
2. L’impresa interessata comunica all’ Associazione di
categoria l’adesione all’iniziativa, indicando i prodotti,
le referenze e i prezzi applicati, ovvero i servizi di
ristorazione offerti, come da appositi modelli definiti
dalla Regione Lombardia. L’adesione può essere altresì
comunicata alla Camera di Commercio. L’impresa riceve
dall’Associazione di categoria, o dalla Camera di Commercio
qualora abbia comunicato a quest’ultima la sua adesione
all’iniziativa, l’apposita vetrofania con il logo regionale
di partecipazione, da esporre obbligatoriamente sulla
vetrina esterna. Le Associazioni di categoria comunicano
alla Camera di Commercio, l’elenco degli aderenti, i
prodotti, le referenze, i servizi e i prezzi applicati.
3. Le Associazioni rappresentative dei commercianti e dei
gestori dei pubblici esercizi promuovono l’attuazione del
presente protocollo presso i propri soci, garantendo la più
ampia informazione e il supporto operativo necessario;
raccolgono le adesioni all’iniziativa delle imprese
commerciali, trasmettono alla Camera di Commercio l’elenco
della adesioni ricevute, con i relativi elenchi di prodotti,
referenze, servizi, prezzi applicati
4. La Regione Lombardia, in raccordo con l’Unione regionale
delle Camere di Commercio e le singole Camere di Commercio,
promuove con apposite risorse la conoscenza dell’iniziativa
presso i cittadini, i punti di vendita e gli esercizi
pubblici, le imprese di produzione e di intermediazione
commerciale, gli Enti locali - nelle più opportune forme e
attraverso i diversi canali di comunicazione – e rilascia,
tramite le Associazioni di categoria e le Camere di
Commercio, agli esercizi aderenti apposito logo di
partecipazione, da esporre all’ingresso dei medesimi.
5. I Comuni si impegnano a divulgare e promuovere
l’iniziativa presso i cittadini e gli esercizi operanti nel
proprio territorio, collaborando anche alla distribuzione
del materiale necessario, e a concorrere alle attività di
controllo circa la corretta attuazione dell’iniziativa; ove
siano rilevate difformità rispetto agli impegni assunti ai
sensi del presente protocollo, il Comune ne fa segnalazione
alla Camera di Commercio, per l’eventuale cancellazione
dall’elenco degli aderenti all’iniziativa.
6. Le Camere di Commercio, nel sostenere l’iniziativa, si
impegnano a promuoverne la conoscenza presso gli operatori
economici e presso i consumatori, anche attraverso azioni
congiunte con le rispettive associazioni e a partecipare
alla distribuzione del materiale necessario; redigono
l’elenco delle imprese aderenti, dei prodotti, delle
referenze, dei servizi e dei prezzi applicati e lo
trasmettono ai Comuni; garantiscono l’attività dei propri
servizi di conciliazione in rapporto ad eventuali
controversie; raccolgono ed elaborano i dati relativi alle
adesioni all’iniziativa e sull’andamento dei prezzi dei
prodotti e li comunicano all’Osservatorio regionale del
commercio.
7. Le Associazioni dei Consumatori, aderendo all’iniziativa,
partecipano alle attività di diffusione della relativa
conoscenza, sviluppano azioni per promuovere la
sensibilizzazione sul tema dei prezzi, concorrono alla
verifica dell’attuazione della stessa, anche provvedendo
alla segnalazione di eventuali irregolarità.
8. La Regione, nell’ambito del tavolo previsto al punto 3
dell’Intesa, promuove un’azione di verifica dei costi di
applicazione dei “buoni pasto” nelle attività di
ristorazione pubblica.
9. I soggetti partecipanti provvedono a periodiche
valutazioni congiunte dell’andamento dell’iniziativa, in
rapporto agli obiettivi perseguiti; in particolare una
verifica di avanzamento sarà realizzata entro il mese di
gennaio 2004 per la valutazione delle modalità di
prosecuzione dell’iniziativa stessa.
CS
GdS 20 XII 04 www.gazzettadisondrio.it