BOLLETTA DELL'ACQUA: LA QUOTA PER LA DEPURAZIONE NON SI PAGA SE L'IMPIANTO NON C'E' E SI HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO PAGATO
Approvate le nuove regole in tema di tariffa di depurazione. Nel caso di assenza di impianti, la tariffa sarà dovuta dagli utenti solo a partire dall'avvio della realizzazione degli stessi. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a restituire le somme indebitamente riscosse, al netto degli oneri sostenuti per l'avvio degli impianti. Saranno in concreto le Autorità di ambito a stabilire gli importi da restituire. Il parlamento (legge 27 febbraio 2009, n. 13), ha così dato attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale (335/2008) con la quale era stato censurato il sistema che poneva il costo della depurazione a carico anche degli utenti sprovvisti del relativo servizio. Per quanto riguarda i meccanismi della restituzione, la legge rimanda poi ad un successivo decreto da adottarsi tenendo conto del particolare sistema tariffario che regola il servizio idrico integrato.
Più in dettaglio, l'articolo 8 sexies della l. 27 febbraio 2009 , n. 13, prendendo atto delle conclusioni della Corte costituzionale, modifica le regole sulla tariffa di depurazione sancendo i seguenti tre principi. In primo luogo la quota relativa alla depurazione continua ad essere dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, ma solo «a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati». Inoltre, per le quote già riscosse nel passato, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. In tali casi, tuttavia, dagli importi dovuti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. Infine, spetta al Ministro dell'Ambiente stabilire i criteri ed i parametri per la restituzione di dette somme, coerentemente con il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa.
Pur in un quadro assai mutato, il gestore avrà comunque il pieno diritto, nei rapporti con l'Autorità di ambito, di chiedere l'applicazione di una tariffa che, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale, deve essere tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
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