LA QUESTIONE MOSCHEA, IL NO DEL TAR ALLA SOSPENSIVA, LA MOTIVAZIONE CHE CAMBIA (MA SOLO APPARENTEMENTE) LE CARTE IN TAVOLA, LE PROSPETTIVE

Con questo titolo martedì 25 è stata diffusa la nota che segue per chiarire i termini del problema dopo la prima decisione del TAR (aggiornamento del 25.11)

"Agli organi di informazione - A quanti d'interesse

Il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina ha seguito fin dall'inizio la vicenda "moschea in Via Tremogge" ipotizzando da subito - 3 novembre 2007 - che la sola possibilità sarebbe stata, da un punto di vista urbanistico-edilizio, quello della variante.

Lo si conferma nonostante la motivazione del TAR che sembra cambiare (ma solo apparentemente) la sostanza, ripetiamo urbanistica, del problema.

Il TAR ha negato la sospensione del diniego del Comune chiesta dall'UCIV ma nella motivazione ritiene comunque non applicabile al caso in specie la norma regionale della primavera scorsa (divenuta art. 72, comma 4 bis della L.R. 12/2005) su cui si è basato il no del Comune.

Questo ha sorpreso positivamente il legale dell'UCIV - lo ha dichiarato - come ha invece sorpreso negativamente il Comune.

Non ha sorpreso noi come da pubblica dichiarazione di giovedì scorso, 20 novembre, quando alla domanda dell'intervistatore "Allora è ottimista sull'esito?" abbiamo testualmente risposto: "Non mi esprimo. Urbanisticamente i punti delle mie memorie sono stati tutti confermati, per cui non ho dubbi. Poi però ci sono i percorsi giudiziari, la procedura, le motivazioni ed anche una specie di slalom fra le interpretazioni giuridiche di frontiera … Bisogna cioè stare attenti ai cavilli, a parole scritte e a parole non scritte nei documenti ecc. Qui conta l'opera dei legali fra i quali non ci sarà, almeno per ora, quello del condominio che ha preferito aspettare. Un punto a favore dei richiedenti anche se non determinante. (Potrebbe invece esserlo…)

Il NO del Comune si è basato sulla norma messa in discussione dal TAR.

Il nostro NO da subito e quindi prima ancora che la Regione introducesse nella legislazione il citato comma 4 bis, si è basato e si basa sull'analisi approfondita della natura delle attrezzature collettive o di interesse comune che non sono tutte uguali urbanisticamente parlando.

Le attrezzature sportive come questi locali di Via Tremogge diventati per condono "palestra sportiva con fine di lucro" sono un conto, il Circolo Culturale, oppure luogo di culto, sono un altro. C'è un confine da attraversare per il quale occorre un passaporto. Per rilasciarlo bisogna passare in Consiglio Comunale.

Urbanisticamente è così.

Il TAR non è entrato in questo problema - sul quale urbanisticamente non avrebbe potuto non darci ragione - dato che nel valutare se concedere o meno la sospensiva ha preso in esame solo la motivazione del diniego comunale.

Prospettive.

Chiaro che si apre un altro capitolo dagli intuibili sviluppi.

Si dovesse andare al merito - al TAR molti procedimenti vengono abbandonati - l'interpretazione di cui sopra, per la verità singolare al punto di stupire tutti, ricorrenti compresi, troverebbe contro-argomentazioni anche in quelli che in Regione sono i corrispondenti degli atti parlamentari. Qui poi potrebbe, forse, giocare le sue carte il condominio.

Resta sempre ovviamente la possibilità del Comune di ricorrere al Consiglio di Stato non per la negazione della sospensiva ma per l'interpretazione della norma che può avere un rilievo più generale.

Il Comune.

Diventa pure ineludibile, a nostro avviso, per il Comune, non solo per questo caso ma anche per altri che dovessero presentarsi, affrontare il tema che noi abbiamo svolto sin dall'inizio di questa vicenda e cioè la differenza fra attrezzature di interesse comune di un tipo e quelle di un altro tipo visto il loro differente peso urbanistico (che è quello, innegabile, che comunque resta nel caso di Via Tremogge, per il quale poi testa aperto - tra privati - l'aspetto civilistico per via del Regolamento condominiale).

Per il CCCVa: Frizziero"

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