PER IL PM PROCESSARE BERLUSCONI, IL LODO ALFANO É INCOSTITUZIONALE

Lodo Alfano incostituzionale per il P.M. De Pasquale - Interpretazione parziale - La sua dimenticanza - Altra la priorità - La sciagurata vicenda di Napoli 1994 - Tutti uguali, anzi no - Le giusta priorità e l'interesse nazionale - Il processo certo, m

Lodo Alfano incostituzionale per il P.M. De Pasquale

Il pubblico ministero Fabio De Pasquale ha sollevato l'eccezione di costituzionalità per il Lodo Alfano nel corso del processo sui diritti TV di Mediaset a carico fra i 12 imputati anche del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. … Si tratta della legge 23 luglio 2008 , n. 124 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25 Luglio 2008.

Otto commi dell'art. 1 che poi è l'unico:

"1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 (possibilità di incidente probatorio ndr) e 467 (assunzione delle prove non rinviabili ndr) del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale (sospensione del corso della prescrizione ndr).

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non é reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis (termini per comparire )del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Interpretazione parziale

Per il dr. De Pasquale il primo comma viola l'art. 3 della Costituzione, quello che afferma "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Il fatto che debba essere assicurata ai personaggi di cui al primo comma la necessaria serenità nello svolgimento delle rispettive altissime funzioni è, secondo lui, indietro nella graduatoria dei valori costituzionali da tutelare.

Qualcuno ha osservato che quando il popolo fu chiamato a decidere con referendum sulla responsabilità civile dei magistrati - così come l'hanno tutti gli altri cittadini italiani - sulla richiesta dei proponenti così sintetizzata "L'insieme di questa norma disegna un'area di privilegio e di irresponsabilità che noi chiediamo sia cancellata con l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile", la risposta fu quasi plebiscitaria. Fu d'accordo l'80,20%, contrari il 19,80%. La violentissima opposizione dei magistrati impedì che il Parlamento traducesse in legge questa plebiscitaria volontà popolare. Non entro nel merito. Potrebbe essere stata anche una via giusta ma così fosse resta il fatto che qualcuno è più uguale degli altri e quel qualcuno è anche quel PM che guarda cosa c'è nell'occhio altrui dimenticando di avercelo anche nel proprio, sebbene certo non per colpa sua…

Non è con questo che vogliamo censurare l'azione sua. Dal suo punto di vista ha ragione. Lui ritiene che sia così e quindi rimette al caso nelle sedi competenti.

L'accezione che si può sollevare per il suo comportamento è una interpretazione della Costituzione pro domo sua vale a dire senza considerare l'essenza della legge fondamentale della Repubblica.

La sua dimenticanza

Per l'insigne giurista collaboratore del giornale l'interpretazione del dr. De Pasquale è non solo riduttiva ma formalisticamente burocratica.

Il dr. De Pasquale ha dimenticato nell'art. 1 della Costituzione l'aggettivo riportato in maiuscolo:

"L'Italia è una Repubblica DEMOCRATICA fondata sul lavoro" e poi "LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Altra la priorità

Al primo punto nella graduatoria dei valori costituzionali c'è dunque il metodo democratico esercitato con la sovranità popolare.

La sovranità popolare si esercita con la delega attraverso il voto da cui viene la scelta delle persone per le quattro cariche di cui al primo comma del Lodo Alfano. Esse presiedono all'ordinato svolgimento della vita della comunità nazionale e rappresentano il nostro Paese nel contesto internazionale.

La sciagurata vicenda di Napoli 1994

Non vi è dubbio alcuno che la sciagurata consegna il 22 novembre 1994 dell'avviso di garanzia da parte della Procura di Milano che lo informa di essere oggetto di indagini per concorso in corruzione - con contestuale altrettanto sciagurata pubblicazione sul Corriere della Sera della notizia - mentre il Presidente del Consiglio Berlusconi presiedeva a Napoli la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata, abbia costituito una gigantesca sberla per il nostro Paese.

Fosse successo il giorno dopo, nulla cambiando dal punto di vista giudiziario, la risonanza internazionale sarebbe stata molto, molto minore.

Fatta in quel giorno con i riflettori di tutto il mondo puntati, e quindi con lo scontato clamore mondiale, non è stato di fatto solo un siluro politico a Berlusconi ma un vero e proprio tradimento degli interessi nazionali (passati in secondo piano anche per il Corriere della Sera rispetto alla voglia di scoop sempre che non vi fosse anche finalità politica…)..

Ripetiamo: questione di un ininfluente giorno di differenza se fosse stato cedilo il giorno dopo. Enorme differenza averlo deciso per il giorno prima…

Tutti uguali, anzi no

Tutti uguali, certo, ma non vi è dubbio infatti che non è la stessa cosa se viene chiamato in aula giudiziaria il Presidente del Consiglio, il Sindaco di Sondrio, il sottoscritto o chi sta leggendo quest'articolo. Tutti uguali ma conseguenze diverse.

E allora? Dobbiamo esonerare i quattro da responsabilità giudiziarie?

No. Tutt'altro.

Tutti uguali, anzi no.

Semmai dobbiamo applicare la giustizia come la Serenissima Repubblica di San Marco per la quale a processo per lo stesso reato la condanna era ben più pesante, sino al doppio, per il nobile rispetto al non nobile.

Se processi hanno da esserci ci siano e il Lodo Alfano non li esclude affatto. Li rimanda, opportunamente, come il caso Napoli inequivocabilmente dimostra.

Le giusta priorità e l'interesse nazionale

A noi interessa poco quanto nel merito hanno sostenuto critici della posizione del P.M. milanese circa il fatto che il Lodo Alfano, al contrario del precedente Lodo Schifani, è stato approvato proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte Costituzionale. Questo attiene al merito e il merito lo giudicherà, anzi lo rigiudicherà, la Corte Costituzionale.

A noi interessa, lontani da qualsiasi posizione politica, o ideologica, stabilire l'ordine esatto nella gerarchia dei valori, ponendo al primo posto quello che al primo posto pone la Costituzione repubblicana e, contestualmente, l'interesse nazionale.

Il processo certo, ma dopo

Finito il suo mandato di Presidente del Consiglio, senza possibilità di "reiterare" la sospensione, giusto il quinto comma, e cioè anche nel caso che Berlusconi passi ad una delle tre alte cariche, si riaprirà il processo e sarà quel che sarà. Assoluzione se le cose stanno come dice lui, condanna se le cose fossero come ritiene la Procura.

Amarilli

Amarilli
Giustizia