ARRIVA LA "CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE"

Nuove norme per autisti di pullman e veicoli pesanti onde migliorare la sicurezza stradale e del conducente

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59 del 15 settembre 2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una "Carta di Qualificazione del Conducente" (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale. La Direttiva Comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: a) per i veicoli adibiti al trasporto di cose; b) per i veicoli adibiti al trasporto di persone. Quella per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa, anche se il conducente può essere abilitato per entrambe le tipologie. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: a) dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; b) dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i "Certificati di abilitazione professionale" (CAP); di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC non saranno più rilasciati. Dopo tali scadenze, chi è già titolare di questi certificati e intende continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, deve munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

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