IN G.U. LE NUOVE NORME SUL CASELLARIO INFORMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio, pubblicato sulla GU n. 42 del 19 febbraio 2008 n. 38, ha istituito presso l'Osservatorio le sezioni del "Casellario informatico", formato sulla base delle segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti. I dati in esso contenuti sono pubblicizzati a cura dell'Osservatorio. La Determinazione stabilisce la suddivisione in tre sezioni del Casellario informatico: in particolare, nelle sezioni riguardanti forniture e servizi sono inseriti, fra gli altri, i seguenti dati: - stato di liquidazione o cessazione di attività; - procedure concorsuali pendenti; - episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione dei contratti; - sentenza di condanna passata in giudicato; - notizie circa violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; - provvedimenti di esclusione dalle gare; - falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione c'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, fra l'altro: - le esclusioni dalle gare di servizi e forniture; - i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario. Entro lo stesso termine le stazioni appaltanti hanno anche l'obbligo di comunicare all'Autorità di vigilanza le eventuali esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine speciale.

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