Cosa si può fare e cosa no. Tutto in una circolare (integrale)

OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

L’andamento ancora sostenuto della curva epidemiologica dei casi di
COVID-19 e l’imminenza delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzate
dall’aumento delle occasioni di convivialità e dell’affluenza di pubblico negli esercizi
commerciali, potenziali fattori di diffusione del contagio, hanno determinato il Governo
ad adottare un nuovo decreto-legge (n.172, del 18 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U.,
S.G. n. 313 del 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi all’attuale emergenza.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, in materia di spostamenti sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il
21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il decreto-legge in esame, all’art. 1, comma 1, detta
nuove prescrizioni che vengono a determinare, nell’arco temporale che va dal 24
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il seguente quadro prescrittivo:
a) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021
(vale a dire nei gg. 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio
2021) si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta
“area rossa”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti,
salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete
cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi
di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
b) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull’intero
territorio nazionale le misure previste dall’art. 2 del citato d.P.C.M. per l’“area
arancione”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un
livello di rischio alto (scenario di tipo 3). Rispetto al divieto di mobilità
intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in
via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita
al solo comune a quo, e non anche a quello ad quem, per il quale non ha dunque
rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo
spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di
capoluogo di provincia;
c) inoltre, con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24
dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo spostamento verso una
sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in
un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due
persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui
quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le
persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.

Con riferimento a quest’ultima disposizione, si fa presente che, oltre allo
spostamento per raggiungere l’abitazione privata di destinazione, deve intendersi
consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o
residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale e notturno.
In relazione agli spostamenti sub b) fuori dal proprio comune e sub c), che
possono avvenire nell’arco temporale tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è
appena il caso di precisare che la relativa ragione giustificativa potrà essere addotta
tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa
riferimento a “motivi ammessi dalle vigenti normative”.
Atteso che l’art. 1, comma 2, del nuovo decreto-legge n. 172/2020 lascia
invariato, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il quadro regolatorio consolidatosi a
seguito dell’adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi, ne consegue che le misure antiCOVID
che andranno osservate nel suddetto periodo e fino al 15 gennaio 2021, salvo
modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Nel rinviare, pertanto, alle indicazioni già fornite con le precedenti circolari
illustrative e di commento, si richiama quanto sottolineato in merito alla circostanza che
sia le limitazioni alla mobilità previste per i territori in area arancione, sia quelle stabilite
per i territori in area rossa non si riflettono sull’esercizio di attività non espressamente
oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni.
Considerato l’arco temporale di vigenza delle misure in esame,
corrispondente al periodo natalizio, si ritiene, pertanto, opportuno ribadire che l’accesso ai
luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite, ai
sensi dell’art.1, comma 9, lett. p) e q) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020. Anche in questi casi
troveranno peraltro applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto “coprifuoco”.
Appare, altresì, utile confermare che sono consentiti, senza limiti di orario,
gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di
un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone
in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a
tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di
volontariato sociale.
Si osserva, infine, che l’art. 1, comma 3, del decreto-legge in esame precisa
opportunamente che le sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,

(convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35) si applicano, oltre che
alle violazioni delle prescrizioni di cui al decreto-legge medesimo, anche a quelle
commesse con riguardo al decreto-legge n.158/2020.
Si raccomanda la consueta puntuale attenzione nell’assicurare la
predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure in
argomento, in particolare per ciò che riguarda i controlli lungo le arterie di traffico e in
ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità
ovvero situazioni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento
interpersonale.

Giustizia