09 10 20 GIUSTIZIA, FINALMENTE L'ESITO DEL CONCORSO (359 POSTI) BANDITO (!!!) OLTRE 5 ANNI FA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 23 marzo 2004 e successiva riapertura dei termini disposta con D.M. 11 marzo 2005 La Costituzione prevede che i

Ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto ministeriale del bando di concorso di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004, e 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si avvisano i candidati che la graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 19 del 15 ottobre 2009.

Nel sistema giuridico italiano l'uditore giudiziario è colui che vince il concorso per esame per l'accesso alla magistratura ordinaria.

Successivamente gli uditori giudiziari effettuano un tirocinio retribuito della durata minima di 18 mesi (solitamente 24 mesi) presso gli uffici giudiziari della città sede della Corte di Appello nel cui distretto l'uditore ha residenza. Al termine del tirocinio (tirocinio ordinario) l'idoneità dell'uditore a svolgere funzioni giudiziarie viene valutata dal consiglio giudiziario competente della Corte di appartenenza e dal Consiglio Superiore della Magistratura. In caso di esito positivo l'uditore esegue un tirocinio mirato nella sede di destinazione stabilita dal Ministero della Giustizia fino alla nomina di magistrato di tribunale.

Requisiti [modifica]

Ai concorsi pubblici per esami per diventare uditore giudiziario possono partecipare i cittadini italiani ( o equiparati) laureati in Giurisprudenza di età compresa tra i 21 e 40 anni. Per coloro che si sono iscritti alla facoltà di Giurisprudenza dopo l'anno accademico 1998/99 viene richiesto anche il diploma rilasciato da una delle Scuole di specializzazione biennali per le professioni legali. A tutti vengono inoltre richiesti i requisiti specificati nel D.P.R. 24 giugno 1954 n. 368 e art. 124, 5° comma R.D.12/41).

Oltre 5 anni e mezzo per queste assunzioni. N

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