IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA SCUOLA DA OGGI E' LEGGE. IL DPR CONFERMA ANCHE L'EQUIPARAZIONE DEI DOCENTI DI RELIGIONE CON GLI ALTRI

Riguarda il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia

Sondrio 20 agosto 2009. Entra in vigore oggi il Decreto del Presidente della Repubblica, DPR 22 giugno 2009, n. 122 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dopo la registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 4 agosto scorso.e avente per oggetto "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)".

Docenti di religione: nulla cambia

L'attenzione subito si è rivolta ad uno degli aspetti, quello relativo ai docenti di religione per via della ben nota sentenza n. 7076 del 1 luglio u.s. (17) con la quale il TAR del Lazio aveva stabilito che "É illegittima la partecipazione a pieno titolo agli scrutini degli insegnanti di religione cattolica, e di conseguenza sono da ritenersi illegittimi i crediti scolastici per l'ora di religione. Perché diversamente si determinerebbe nelle scuole pubbliche una forma di discriminazione a danno di chi non professa la religione cattolica".

Le polemiche disinformate

Le prime voci "Il Governo non rispetta la sentenza del TAR" e simili sono scontate anche se originate da furore polemico senza il minimo di conoscenza giuridica. Meglio precisare dunque.

La Magistratura amministrativa, nella sede competente - diciamo per semplicità - per i ricorsi di carattere generale, ovvero TAR del Lazio aveva annullato l'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione relativa, in sostanza, alla parificazione dei docenti di religione con quelli delle altre materie. Si noti che non si trattava del Ministro s.a Gelmini ma del titolare della P.i. del Governo Prodi, on. Fioroni. Aveva annullato un semplice atto amministrativo come un'ordinanza per motivi che ora sarà il Consiglio di Stato a valutare esaminando il ricorso annunciato dalla s.a Ministro.

Prima cosa dunque la non definitività della decisione del TAR.

Seconda cosa: ora non si tratta più di un atto amministrativo ma di un provvedimento legislativo, DPR, che riguarda il Regolamento il cui oggetto è così definito nel primo articolo:

Il nuovo Regolamento - definizione

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 2. La valutazione é espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione é effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Gli altri articoli

Seguono gli altri 15 articoli di cui diamo i titoli e, per l'art. 4, il quarto comma relativo ai docenti di religione

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

Ne citiamo il quarto comma che conferma l'equiparazione dei docenti di religioni a quelli delle altre materie:

….. 4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta

disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico,

fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del

Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione

Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

Art. 7 Valutazione del comportamento

Art. 8. Certificazione delle competenze

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

Art. 12. Province di Trento e di Bolzano

Art. 13. Scuole italiane all'estero

Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni

Art. 15. Clausola di invarianza della spesa

Art. 16. Entrata in vigore (20.8)

Discriminazione? Tentativi di segno opposto

Sia nei prossimi esami di riparazione che nel corso dell'anno scolastico quindi non cambia nulla. O meglio, non cambia per l'argomento "insegnamento della religione", ma ci sono nei 16 articoli norme varie tali da assicurare un migliore funzionamento della scuola che non si ottiene certamente con posizioni di carattere ideologico che poi, guarda caso, partono spesso da una matrice comune, quella della pretesa "discriminazione" da parte dei cattolici, della Chiesa, della CEI, del Vaticano e quant'altro nei confronti dei poveri tapini sofferenti eretti a martiri. Una discriminazione che invece pare di segno opposto come prova il fatto che non appena si leva qualche voce cattolica su questo o quel problema si leva un vento di tempesta. Siamo in una democrazia dove non solo tutto è permesso ma dove talvolta la pretesa libertà diviene licenza e qualche volta persino abuso tollerato. In questo clima solo i cattolici, secondo certo laicismo, dovrebbero stare in una sorta di sistema di libertà vigilata in un recinto condizionato.

Meno male che si sono tanti laici che non si fanno sedurre dalle sirene di turno.

a.f.

a.f.
Giustizia