UNIONI DI FATTO: POLIGAMIA E RIPUDIO POSSIBILI CON I “DICO”

Poligania – Dopo la poligamia arriva anche il ripudio – Spinta alle convivenze – Caso singolare: per il/la tradito/a oltre il danno le beffe

Il Disegno di Legge “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” sta per iniziare il suo iter parlamentare”. Ne abbiamo già scritto sulla falsariga di quanto già in precedenza analizzato.

Abbiamo qualcosa da aggiungere, qualcosa …molto islamico: poligamia e ripudio. Lo dimostriamo.

POLIGAMIA

Il comma secondo dell’art. 13 “Disposizioni transitorie e finali” prevede la possibilità di un inizio retroattivo della convivenza naturalmente dimostrandolo. Il signor A denuncia all’Ufficio di Stato Civile di Vattelapesca e dimostra la sua costante permanenza dal 1997 e ogni anno dal 1 aprile al 30 settembre per lavoro stagionale a Vattelapesca, Via Canna n. 7 interno 7 in felice convivenza con il signor B, e quindi richiede l’iscrizione anagrafica della convivenza A-B inviando subito dopo, ai sensi del terzo comma dell’art. 1 lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente, signor B.

Contestualmente il signor C denuncia all’Ufficio di Stato Civile di Vattelacaccia e dimostra la sua costante permanenza dal 1997 e ogni anno dal 1 ottobre al 31 marzo per lavoro stagionale a Vattelacaccia, Via Fucile n. 2 in felice convivenza con il signor A e quindi richiede l’iscrizione anagrafica della convivenza C-A inviando subito dopo, ai sensi del terzo comma dell’art. 1 lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente, signor A.

Entrambe le convivenze vengono registrate. Si dirà che non è possibile in virtù dell’art. 1 settimo comma che testualmente recita: “Il convivente non può avviare altra procedura anagrafica ai sensi dei commi 2 e 3”. Nessuno ha avviato, come recita il DdL, una doppia procedura. Il signor A ha avviato una procedura ma si ritrova, dopo esserlo stato di fatto, formalmente poligamo avendogli il signor C inviato la sua brava raccomandata AR. Sia il signor B che il signor C rivendicano il loro diritto sul signor A. Forse che si disserta sui sei mesi da una parte e sei mesi dall’altra, ma quanti casi ci sono oggi di gente obbligata per ragioni di lavoro a farlo?

Abbiamo fatto semplicemente un esempio. Ma non ci hanno pensato a Roma?

DOPO LA POLIGAMIA ARRIVA ANCHE IL RIPUDIO

Detto come i conviventi devono fare per acquisire i diritti e registrata quindi la convivenza il DdL nulla dice a riguardo dello scioglimento di tale convivenza nella ipotesi che per ragioni sulle quali non intendiamo sindacare, affari loro, non sia più ima cosa idilliaca il vivere sotto lo stesso tetto.

Si suppone, ma non c’è scritto, che quello/a che ne ha piene le scuffie, vada all’anagrafe per registrare la cancellazione. L’Ufficiale di Stato Civile ha però regole rigide da osservare sotto sua responsabilità e senza una norma di legge si guarderà bene dall’accettare l’istanza dello/a scuffiato/a. Situazione kafkiana che però si risolverebbe con un ricorso in Magistratura che non potrebbe avallare quella che diventerebbe altrimenti una convivenza indissolubile.

Siamo conseguentemente AL RIPUDIO..La legge svizzera, per vedere un esempio vicino a noi, dedica invece un capitolo, il quarto, allo “Scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata” per il quale comunque ci si deve rivolgere al giudice. L’art. 30 prevede in particolare che un partner possa domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

SPINTA ALLE CONVIVENZE

Ci sarà modo di tornare in argomento perché non mancano sicuramente gli argomenti, primo fra tutti la spinta che, se questo DdL diventa legge, avranno le convivenze eterosessuali. Già parecchie oggi, con un farsi e disfarsi di coppie, in parte ahimé con chi intanto è arrivato o sta arrivando che rischia di dover essere vittima innocente, saranno di più domani quando ci sarà l’ufficializzazione visto che non ci saranno i doveri della condizione matrimoniale e una procedura non semplice nel caso di rottura del vincolo.

CASO SINGOLARE: PER IL/LA TRADITO/A OLTRE IL DANNO LE BEFFE

La cosa singolare che si trova nei DICO è che a un partner tradito, così come da testo scritto, toccherà magari anche, dopo il danno di ricevere le beffe. In base all’art. 12 “Obbligo alimentare” dovrà infatti, se la convivenza è durata almeno tre anni, garantirgli il mantenimento anche se la colpa della rottura della convivenza è stata la sua… Ma non ci hanno pensato a Roma?

Alla prossima.

GdS

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Giustizia