CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DELLE AGENZIE DI RATING. IL COMUNICATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI

In un momento in cui le buone notizie latitano finalmente arriva quella che tanti italiani aspettavano: l'intervento della magistratura sull'attività delle Agenzie di rating. Siamo in uno Stato di diritto e quindi sappiamo che ogni indagato é innocente fino a che sia sancita definitivamente la sua colpevolezza. La Procura di Trani del resto si é trovata per le mani una pentola di acqua bollente per le possibili ripercussioni a livello internazionale e sicuramente ci ha pensato e ripensato prima di proporre al GIP il rinvio a giudizio dei manager archiviando due posizioni e quindi valutando tutti i pro e i contro. Detto questo finalmente si arriva a giudicare. Se a Trani la Procura ha preso un abbaglio - ma la sua nota che riportiamo non ce lo suggerisce proprio - il GIP provvederà a rimediare. Se l'abbaglio non l'ha preso l'andare a processo potrebbe rappresentare una pietra miliare contro Agenzie che con le loro note scuotono Governi e pace sociale nei Paesi più esposti ma, guarda caso, non si sono accorte - diciamo così - della tempesta che stava arrivando neglib Stati Uniti, tempesta preannunciata proprio negli USA da Tremonti ben prima che la situazione precipitasse, e che ha avuto conseguenze pesanti per miliardi di persone. E tutti zitti. Anzi qualcuno aveva più o meno commentato così: "siamo nella situazione di chi avendo la febbre se la prende con il termometro". Argomento risolutivo si direbbe se non fosse che ce n'é un altro ben più valido. Il termometro, ad esempio, nel caso americano che ha trascinato tutti in un baratro si é rivelato del tutto fuori uso non avendo dato segni di vita. Se capita con il nostro di casa facciamo l'unica cosa saggia e cioé lo buttiamo via, andando a vedere naturalmente come mai non funziona e se qualcuno ne ha la colpa. Potrebbe dunque essere la volta buona per mettere ordine ucendo da quelòla specie di sudditanza che l'intera Europa sta dimostrando nei confronti dei padroni del vapore.

Trani sugli scudi ma...

Trani sugli scudi. Città di circa 54.000 abitanti , intrisa di cultura anche per il livello dei suoi personaggi storici ha dato occasione a qualcuno di paragonarla a qualche cittadina dell'Oklahoma, come cioé fosse stato il locale tribunale, ad esempio di Moore o di Midwest City - due cittadine simili per abitanti a Trani - a osare tanto.

Certo, sarebbe stato mediaticamente meglio che se ne fosse occupata la magistratura della capitale finanziaria del nostro Paese, Milano, ma - relata refero quanto avuto modo di sentire - a Milano avevano ben altro di cui occuparsi. Volete mettere con il processo - se si farà - alle Agenzie di Rating rispetto al processo a Ruby...?

Al di là di facili battute - che qualche senso pure lo hanno - certamente fa soecie non che se ne occupi Trani ma ache solo Trani abbia pensato di fare un simile passo sulla base di quanto prescrive la Costituzione e cioé che l'azione penale é obbligatoria.

Dr. Ruggero, siamo con Lei e con il Suo comunicato che di seguito pubblichiamo integralmente:

Il comunicato della Procura

Dopo circa due anni si sono concluse le indagini preliminari di questa Procura della Repubblica in relazione a ipotesi di condotte illecite poste in essere da responsabili, anche apicali, delle tre principali agenzie di rating operanti a livello mondiale (Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Le complesse e delicate attività investigative, costantemente coordinate dal Sostituto Procuratore Dr. Michele Ruggiero con la collaborazione del Nucleo Polizia Tributaria di Bari della Guardia di Finanza, hanno avuto per oggetto la materia del c.d. "market abuse".

I procedimenti penali instaurati costituiscono un autentico inedito nel panorama investigativo nazionale ed internazionale ed affrontano temi di particolare complessità per le gravi ricadute - sul sistema economico-finanziario del Paese - provocate dalle valutazioni formulate dalle indicate Agenzie (in violazione dei regolamenti europei sulle attività di rating) sull'affidabilità creditizia dell'Italia in un dato momento storico.

Come è noto le Agenzie di Rating, che esprimono valutazioni sul c.d. "rischio di credito" di un Soggetto (privato/pubblico) che emette obbligazioni, devono rispettare rigorose normative europee emanate a livello di regolamenti e sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità indipendente ESMA, che può unicamente sindacare la corretta osservanza della normativa di settore, senza entrare nel merito delle libere "opinioni/valutazioni" delle Agenzie.

È evidente che giudizi "negativi" su un emittente "sovrano" (uno Stato) sortiscono l'effetto di allontanare gli investitori e gli investimenti da quello Stato e al tempo stesso producono un più alto costo del finanziamento del debito pubblico.

All'interrogativo che risparmiatori e investitori possano essere stati - in un dato momento storico - vittime di manipolazioni di mercato per effetto della diffusione di declassamenti o di giudizi negativi di rating, in deliberata e volontaria violazione delle regole di lealtà e trasparenza e dei parametri di qualità ed efficienza fissati nei regolamenti europei, la Procura della Repubblica di Trani ha inteso, con la sua indagine, fornire adeguata risposta.

Dopo aver provveduto a notificare nei mesi scorsi gli avvisi di conclusione indagini ex art. 415bis C.P.P. nei confronti di n. 9 persone fisiche, prevalentemente di nazionalità estera, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 110 - 81 del c.p., 185 (manipolazione del mercato) del D.Lgs. nr. 58/1998, 2637 del c.c. (aggiotaggio), con le aggravanti di cui agli artt. 61, nr. 7, 9 e 11 del c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità), vagliate le memorie difensive presentate dai legali di fiducia di taluni degli indagati, questo Ufficio comunica di avere assunto la determinazione di avanzare richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 7 di essi - 5 responsabili dell'agenzia Standard & Poor's (procedimento penale N. 3942/11) e 2 responsabili dell'Agenzia Fitch (procedimento penale N. 3189/12).

Contestualmente è stata avanzata richiesta di archiviazione per i restanti 2 responsabili dell'Agenzia di rating Moody's.

Più in dettaglio, il procedimento N. 3942/11 è stato instaurato a seguito di esposto-denuncia presentato in data 11 luglio 2011 presso questa Procura della Repubblica dai legali rappresentanti delle associazioni dei consumatori ADUSBEF e FEDERCONSUMATORI nei confronti di analisti finanziari della STANDARD & POOR'S in relazione agli attacchi speculativi al mercato finanziario italiano conseguenti alla diffusione, a mercati aperti, di una "nota", da parte della citata agenzia di rating, con la quale si criticava la manovra finanziaria del governo italiano, prima della sua pubblicazione ufficiale.

Nell'ambito di tale procedimento questo Ufficio ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di:

Deven SHARMA, Presidente della STANDARD & POOR'S FINANCIAL SERVICE dal 2007 al 23 agosto 2011;

Yann LE PALLEC, Managing Director Head of Insurance Rating della STANDARD & POOR'S sede di Londra;

Eileen ZHANG, Associate Director, Sovereign Rating della StandardØ & Poor's sede di Londra;

Franklin CRAWFORD GILL, Senior Director of European Sovereign Ratings, della STANDARD & POOR'S sede di Londra;

Moritz KRAEMER, Managing Director European Sovereign Ratings, della STANDARD & POOR'S sede di Francoforte,

in quanto ritenuti tutti responsabili del delitto di manipolazione del mercato continuata e pluriaggravata previsto e punito dagli artt. 110 - 81 cpv. C.p. e 185, commi 1 e 2 del D.Lgs. 58/1998, 61, n. 7 del c.p. perché, dipendenti apicali dell'Agenzia Standard & Poor's nelle loro rispettive qualità di presidente mondiale e responsabile per l'Europa della predetta Agenzia (Sharma e Le Pallec), nonché di analisti "senior" del debito sovrano (Zhang, Gill e Kraemer), in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi (nell'arco temporale compreso tra il maggio 2011 ed il gennaio 2012), "ponevano in essere una serie di artifici" tanto nell'elaborazione, quanto nella "diffusione" dei rating sul debito sovrano italiano "concretamente idonei a provocare":

1) una destabilizzazione dell'immagine, prestigio e affidamento creditizi dell'Italia sui mercati finanziari;

2) una sensibile alterazione del valore dei titoli di Stato italiani, segnatamente un loro deprezzamento;

3) un indebolimento dell' Euro.

Attraverso i descritti "artifici", posti in essere anche a carattere "informativo", essi fornivano intenzionalmente ai mercati finanziari un'informazione tendenziosa e distorta (come tale, anche falsata) in merito all'affidabilità creditizia italiana ed alle iniziative di risanamento e rilancio economico adottate dal Governo italiano, in modo da disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne, così, il loro valore.

In particolare:

A. in data 20 maggio 2011 divulgavano in un report l'avvenuto "taglio" dell'outlook del debito sovrano dell'Italia da stabile a negativo, diffondendo non contestualmente e quindi non tempestivamente, ma solo il successivo 23 maggio 2011, un ulteriore report esplicativo delle "motivazioni" del "taglio" dell'outlook: valutazioni artificiosamente comunicate/diffuse ai mercati con una tempistica sfalsata e tale da generare sui mercati una volatilità ed un'incertezza che (con)causava sensibili perdite su titoli azionari, obbligazionari e titoli di Stato italiani. Detti giudizi negativi "diffusi" dall'Agenzia erano, peraltro, da ritenere infondati e tendenziosi (forieri dunque, di informazioni false ai Mercati) giacché in contrasto con i dati macroeconomici ufficiali menzionati dal Ministero dell'Economia in data 21/5/2011 con il comunicato stampa n. 72;

B. in data 1 luglio 2011 elaboravano e divulgavano una nota che - con l'artificio di diffondere valutazioni negative sulla manovra finanziaria correttiva presentata dal Ministro dell'Economia prima ancora che il testo della stessa fosse reso ufficiale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (condotta che determinava l'intervento della CONSOB) - determinava ulteriori turbolenze sul mercato dei titoli di Stato italiani, con pericolo concreto di deprezzamento degli stessi;

C. in data 5 dicembre 2011 (ossia all'indomani della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti per presentare un programma di riforme strutturali, arginare l'ondata di sfiducia montata nei giorni precedenti sui mercati finanziari nei confronti dell'Italia e fornire così, un segnale positivo agli investitori) ponevano il "credit watch negativo" sull'Italia, così adottando un ulteriore "artificio" temporale-informativo (quello di preannunziare il declassamento - pur senza decretarlo - in un momento storico, particolarmente critico del Paese, di "ripartenza" agli occhi della Comunità internazionale) concretamente idoneo a predisporre negativamente i mercati finanziari, nonostante l'intervenuto cambio di leader alla guida del Governo e le riforme strutturali preannunziate (in conferenza stampa);

D. in data 13 gennaio 2012 operavano il declassamento/taglio del rating del debito sovrano della Repubblica Italiana, confermando l'outlook negativo: tanto realizzavano nonostante il responsabile del "Bank Team" per l'Italia di STANDARD & POOR'S, Renato PANICHI, avesse segnalato, in un'email diretta (nella mattinata del 13/1/2012) agli analisti ZHANG e KRAEMER, che il giudizio dai medesimi espresso sul sistema bancario italiano (ed alla base del doppio taglio di rating del debito sovrano da essi elaborato) fosse errato, addirittura "esattamente contrario" alla situazione reale, e li avesse per questo invitati perentoriamente a rimuovere quell'informazione dal comunicato; rimozione avvenuta solo parzialmente e sul solo testo in lingua inglese, non invece su quello trasmesso - come per legge - alla Repubblica Italiana, né su quello in lingua italiana e diffuso in Italia (con ulteriore confusione e distorsione delle informazioni rese alla Repubblica Italiana, ai Mercati, agli analisti ed agli investitori). Detto declassamento, inoltre, veniva decretato alla stregua di argomentazioni incoerenti e incongruenti sia rispetto alle motivazioni poste a base del precedente declassamento dell'Italia del 19 settembre 2011, sia per l'intervenuto sensibile calo dello spread tra i titoli di debito italiani e i Bund tedeschi; in tal modo gli indagati adottavano l'ennesimo "artificio informativo" concretamente idoneo a predisporre negativamente i mercati finanziari ed a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli di Stato (alterazione effettivamente registrata dall'aumento dello "spread" - a seguito della notizia del declassamento - da 482 punti base a 505 punti base).

Fatti ritenuti aggravati sia ai sensi dell'art. 185 cpv. T.U.F. perché di "rilevante offensività" (giacché commessi in danno dello Stato sovrano italiano), sia ai sensi dell' art. 61 n. 7 c.p. per avere cagionato alla Repubblica Italiana un danno patrimoniale di rilevantissima gravità ed interamente commessi all'estero (Londra - Francoforte) tra il maggio 2011 ed il gennaio 2012, con competenza del Tribunale di Trani ex artt. 7 co. 1 n. 5) c.p., 182 T.U.F. e 10 co. 2 c.p.p.

Con riguardo al procedimento penale N. 3189/12, instaurato a seguito delle notizie apparse, a partire dal giorno 10 gennaio 2012, su diversi organi di stampa che preannunciavano l'imminente declassamento (avvenuto poi in data 27 gennaio 2012) del debito sovrano della Repubblica Italiana da parte dell'agenzia di rating FITCH, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 184 e 185 del TUF, questo Ufficio ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di:

David Michael WILLMOTH RILEY, Capo Rating Sovrano dell'Agenzia di Rating FITCH, sede di Londra;

Alessandro SETTEPANI, Senior Director della FITCH ITALIA - SOCIETA' PER IL RATING Spa di Milano;

per l'ipotesi di reato di manipolazione del mercato pluriaggravata di cui agli artt. 185, comma 1 e 2 del D.Lgs. 58/1998 - 61 nn.rr. 7, 9 e 11 del c.p., perché, a far data dal 10/1/2012 e fino al 18/1/2012, nelle rispettive qualità di analisti economico-finanziari dei debiti sovrani e dipendenti con funzioni apicali dell'Agenzia FITCH (rispettivamente delle sedi di Londra e Milano), rilasciavano indebiti annunci preventivi di imminente declassamento della Repubblica Italiana (declassamento non ufficialmente decretato dall'Agenzia Fitch fino al 27/1/2012), così divulgando a mercati aperti informazioni che dovevano restare riservate, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Così operando, gli analisti apicali RILEY e SETTEPANI, con condotte autonome e distinte le une dalle altre - attraverso "l'artificio informativo" (illecito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 T.U.F.) di estemporanee, tendenziose e ripetute anticipazioni pubbliche dell'imminente declassamento dell'Italia (non ancora ufficialmente decretato né previamente comunicato alle Autorità italiane cui, peraltro, l'Agenzia FITCH era legata da vincolo contrattuale), anticipazioni, peraltro, reiteratamente effettuate in violazione palese e consapevole delle norme del Regolamento europeo 1060/2009 sull'attività di rating - compivano atti concretamente idonei a generare un deprezzamento dei titoli azionari e obbligazionari italiani a causa delle informazioni tendenziose, distorte e falsate fornite ai Mercati finanziari.

In conseguenza della diffusione degli indebiti "preavvisi di declassamento", e della percezione (ad opera di mercati ed investitori) degli stessi (e del corrispondente contenuto informativo) in termini negativi con riguardo al sistema bancario e a quello del debito sovrano italiano nel suo complesso, si determinavano sui Mercati finanziari effetti di turbolenza, volatilità e negatività con riguardo ai titoli italiani: effetti amplificati per essere quelle indebite anticipazioni degli analisti di FITCH intervenute a ridosso del doppio downgrade del debito sovrano italiano decretato dall'altra Agenzia di rating Standard & Poor's in data 13/1/2012 (doppio downgrade noto agli analisti di FITCH).

Fatti da ritenere aggravati sia ai sensi dell'art. 185 cpv. T.U.F. perché di "rilevante offensività" (giacché commessi in danno dello Stato sovrano italiano), sia ai sensi dell' art. 61 n. 7, 9 e 11 c.p. perché cagionavano un danno patrimoniale di rilevante gravità ed erano commessi con abuso dei doveri inerenti un pubblico servizio, o comunque con abuso di "prestazione d'opera" essendo FITCH legata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in forza di un contratto di fornitura del servizio (pubblico) di rating in relazione alle emissioni di titoli di debito della Repubblica Italiana.

Fatti-reato commessi all'estero (Londra) ed in Italia (accertati in Trani) in epoca antecedente e prossima al 10 - 18 gennaio 2012, con competenza del Tribunale di Trani ex artt. 7 co. 1 n. 5) c.p., 182 T.U.F. e 10 co. 2 c.p.p..

Come accennato in precedenza, con riguardo al primo procedimento penale instaurato per ipotesi di "market abuse" da parte delle Agenzie di Rating, contraddistinto con il N. 3131/10 (che traeva origine da un esposto-denuncia presentato in data 13.05.2010 dalle associazioni dei consumatori ADUSBEF e FEDERCONSUMATORI, a seguito della diffusione - a mercati aperti - tramite le maggiori agenzie di stampa, tra il 6 e 7 maggio 2010, di notizie riguardanti la debolezza del sistema bancario italiano che avrebbero causato un repentino e consistente deprezzamento dei titoli quotati presso la Borsa italiana, in particolare di quelli bancari), questo Ufficio:

- valutate le memorie difensive presentate dagli avvocati di fiducia di Ross ABERCROMBY - Vice President - Senior Analyst Financial Institutions Group Moody's Investors Service Ltd e Johannes WASSENBERG - Managing Director Financial Institutions Group Moody's Investors Service Ltd, autori dell'"announcement" oggetto di indagini;

- ritenuto che dagli elementi probatori, complessivamente raccolti - quantunque emergano situazioni penalmente valutabili sotto il profilo oggettivo - non si apprezzano conclusivamente (ferme restanti le diverse e possibili valutazioni del Giudice per le indagini preliminari) elementi univoci in ordine al profilo soggettivo ovvero della intenzione degli autori dell'"announcement" di fornire ai mercati finanziari informazioni tendenziose ed idonee a provocare una manipolazione del mercato,

ha deciso di avanzare richiesta di archiviazione nei confronti dei citati indagati.

Questa Procura della Repubblica nel prendere atto dell'apertura - sul fronte contabile - di una indagine parallela alla presente, ha avviato una sollecita e piena collaborazione con il Procuratore Regionale del Lazio della Corte dei Conti (che stima in 120 miliardi di euro il danno erariale provocato dalle manipolazioni di mercato cagionate dalle Agenzie di Rating).

E' opportuno, infine, segnalare che in Australia una delle Agenzie indagate dal ns Ufficio (la Standard&Poor's) è stata condannata in giudizio civile a risarcire - a seguito di "class action" - la somma di 24 milioni di euro per valutazioni espresse nell'attività di Rating.

La stessa Agenzia è attualmente indagata negli Usa per analoghe ipotesi di reato. L'Autorità Giudiziaria statunitense ha ufficialmente richiesto informazioni al nostro Ufficio, che ha fornito la propria disponibilità alla piena collaborazione.

E' doveroso, inoltre, porgere un ringraziamento a tutte le Autorità che hanno collaborato con questa Procura della Repubblica, fornendo preziosi contributi alle lunghe e laboriose indagini svolte.

Assicuriamo infine il massimo impegno per l'ulteriore prosieguo del procedimento e per l'accertamento delle responsabilità degli imputati dinanzi ai giudici competenti: giudici che questo Ufficio ritiene essere quelli di Trani in ossequio alla norma sancita dall'art.10 del codice di procedura penale secondo cui, in caso di reato commesso interamente all'estero da soggetti stranieri residenti all'estero (come nel nostro procedimento), la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato: adempimento compiuto dal P.M. di Trani dr. RUGGIERO.

Giustizia