5 10 SOLDI PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Pubblicato nella GU n. 104 del 6 maggio 2010 il decreto che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono destinate a finanziare: le misure di agevolazione alle assunzioni a favore del datore di lavoro;il rimborso degli eventuali oneri sostenuti dall'impresa per la rimozione di barriere architettoniche, per la trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro; gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili che effettuano tirocini di orientamento o di addestramento presso i datori di lavoro. Il riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile che, sulla base degli importi calcolati, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma.

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