CARCERE ALTERNATIVO PER LE MADRI DETENUTE 11 4 18 27

Approvato definitivamente il 30 marzo il Disegno di Legge che tutela il rapporto fra detenute madri e figli minori. Quando imputati siano o una donna incinta o madre di figli non oltre sei anni d'età, o un padre (se la madre è deceduta o non in grado ad assistere i figli), la custodia cautelare in carcere non può essere disposta fino a quando i figli non avranno compiuto il sesto anno di età. Circa il diritto di visita al minore malato: il magistrato di sorveglianza può concedere il permesso con provvedimento urgente: nel caso di ricovero ospedaliero terrà conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. In situazioni di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dell'istituto. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, o il padre condannato, imputato o internato (qualora la madre sia deceduta o non sia in grado di assistere il figlio) sono autorizzati ad assisterlo durante le visite mediche relative a gravi condizioni di salute. Quanto alla detenzione domiciliare: essa può avvenire (per curare ed assistere i figli) presso un istituto a custodia attenuata o, se non sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo di cura. Infine, se la pena non può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, potrà essere espiata in case famiglia protette, se siano state istituite. Le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette sono determinate con Decreto del Ministro della Giustizia d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

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