IL TESTO DEL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Basterà? La migliore legge può dare cattivi risultati se male, o non, applicata. Una cattiva legge può dare buoni risultati se che la interpreta e l’applica sa il fatto suo

Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte; ritenuta altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di apprestare piu' incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite nonche' di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno e del Ministro delle infrastrutture; Emana il seguente decreto-legge:

Art.1 1. L'artcolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. L'autorita' giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i doucmenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne' puo' essere utilizzato a fini processuali o investigativi. 3. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalita' e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse".

Art. 2 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2."

Art. 3 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Art. 4 1. A titolo di riparazione, ciascun interessato puo' chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti, di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, cosi' come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entita' del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a ventimila euro. 2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa e' decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo. 3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorita' giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

Art. 5 1. Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo ed farlo osservare.

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