POSSIAMO CIRCOLARE E SOGGIORNARE LIBERAMENTE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Le nuove norme nel Decreto legislativo n. 32

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008 il Decreto legislativo n. 32 che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell'articolo 20, circa le "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno". Per stare all'essenziale: tale diritto può essere limitato solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza. I provvedimenti di allontanamento non possono essere motivati da ragioni di ordine economico. Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto: della durata del soggiorno in Italia dell'interessato; della sua età; della sua situazione familiare e economica; del suo stato di salute; della sua integrazione nel territorio nazionale; dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico, individuate dall'OMS, ed altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché oggetto di disposizioni di protezione applicate ai cittadini italiani. I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'Interno; negli altri casi, sono adottati dal prefetto del luogo dove risiede o dimora il destinatario. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore.

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