CONSIGLIO DI STATO, I SUBAPPALTI VANNO AUTORIZZATI

E le Pubbliche Amministrazioni analizzino le situazioni!

Il Consiglio di Stato ha dettato recentemente le norme comportamentali che i contraenti della Pubblica Amministrazione devono seguire nell'esecuzione dei pubblici appalti in caso di ricorso all'istituto del sub-appalto. I giudici (sentenza n. 5906 del 21 novembre 2007), ribaltando la precedente pronuncia del Tar Lombardia (sezione di Milano, n. 99 del 2006), hanno affermato che tutti i subappalti, a prescindere dall'importo, devono essere autorizzati dalla stazione appaltante.

Il caso preso in esame dal Consiglio di Stato riguarda un appalto per la realizzazione di reti di distribuzione elettrica e impianti di illuminazione, nell'ambito del quale l'impresa mandataria del raggruppamento che eseguiva i lavori aveva trasmesso alla stazione appaltante alcuni contratti di subappalto stipulati con altre imprese; la stazione appaltante dal canto suo ha bocciato i contratti, ritenendo che avrebbero dovuto essere sottoscritti dall'associazione temporanea ed avrebbero comunque richiesto la preventiva autorizzazione.

Le imprese si sono quindi rivolte al Tar, vincendo la causa: secondo i giudici amministrativi di primo grado, infatti, si ha subappalto solo nel caso in cui l'importo delle lavorazioni superi i 100.000 euro o ecceda il 2 per cento dell'ammontare dei lavori e, in ogni caso, le imprese mandatarie possono disporre di libertà negoziale nell'ambito delle opere loro affidate.

Contro la sentenza del Tar, la stazione appaltante si è appellata, come da rito, al Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso spiegando che il subappalto di lavori pubblici, a prescindere dall'importo, è soggetto ad autorizzazione; nel sistema vigente, infatti, l'importo rileva ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di 30 giorni per gli importi più elevati; di 15 giorni per gli altri).

Questo principio - continuano i giudici - si evince dall'articolo 18 comma 9, della l. 55/1990 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

Per quanto riguarda, invece, il soggetto competente alla stipula di contratti di subappalto, il Consiglio di Stato precisa che, nel caso di un raggruppamento temporaneo, è l'associazione, nella persona del mandatario, che stipula il contratto, e non le imprese che la costituiscono. Di conseguenza le singole imprese non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.

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