Nuove norme per vendita a distanza di telefono, fax, internet, etc

di NLG

NORME SULLA VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22
settembre 2005 del
decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, il Governo ha
adeguato la normativa
esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria
2002/65/CE per quanto
concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari,
d'investimento o assicurativi,
realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono,
fax, internet, etc..

Tra le
novità introdotte figura il diritto del consumatore di
recedere dal contratto senza penali
e senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni
successivi alla sua stipula. Questo
termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per
oggetto assicurazioni sulla
vita e operazioni relative a schemi pensionistici
individuali.

Il fornitore che contravviene
alle norme prevista dal decreto, ovvero che ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le
somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria, per ciascuna
violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. Le
nuove norme, in vigore dal 7
ottobre 2005, si applicano anche quando una delle fasi della
commercializzazione

comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato
giuridico, di un soggetto
diverso dal fornitore.
NLG



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