Una nuova legge per gli sciatori

di Red

La Gazzetta Ufficiale n. 3 di
martedì 5 gennaio ha pubblicato una legge che ci interessa
particolarmente: la "LEGGE 24 dicembre 2003, n.363 - Norme
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
da discesa e da fondo", in vigore dal: 20 gennaio p.v.


Pubblichiamo i punti salienti, in particolare quelli di
maggiore diretto interesse degli sciatori. dato il grande
interesse per la nostra provincia e con il precedente della
legge regionale in materia /che però ora dovrà essere
adeguata a quanto indicato nella legge nazionale).

Capo I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza
nella pratica non agonistica degli sport invernali da
discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la
gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo
sviluppo delle attività economiche nelle località montane,
nel quadro di una crescente attenzione per la tutela
dell'ambiente.

Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.

(Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate,
anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti
piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci,
nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata
"snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri
sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono
individuate aree a specifica destinazione per la pratica
delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino,
ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree
interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello
snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle
regioni.

L'individuazione da parte delle regioni equivale alla
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di
servitù connesse alla gestione di tali aree, previo
pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito
dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di
tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i
comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si
svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da
riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard
agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere
separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti
coloro che le frequentano devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di
allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di
venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i
comuni interessati individuano le aree da riservare alla
pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard
(snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere
separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono
essere dotate di strutture per

la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere
regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano
devono essere dotati di casco protettivo omologato.


Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

...omissis... (da tenere conto che le sanzioni possono
andare da 20.000 euro a 200.000 euro).


Art. 4.

(Responsabilità civile dei gestori)

... omissis ....

Art. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla
prevenzione degli infortuni)

... omissis ....


Art. 6.

(Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite ... omissis .... determina l'apposita
segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili
attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.


Art. 7.

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2

provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
aree

stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che

possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano
munite

della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il
suo

stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni
presentino

pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri
pericoli

atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista
deve

essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della
pista o la

chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al
pubblico,

all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle
degli

impianti di trasporto a fune.

... omissis ....

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di
pericolo o

non agibilita'. ... omissis ....

Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE
SCIABILI


Art. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di
anni

quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard é fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai
quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme
alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto
le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al
comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli
accertamenti della conformità della produzione e i controlli
opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3 é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche
prescritte sono sottoposti a sequestro da parte
dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.


Art. 9.

(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione
alle caratteristiche della pista e alla situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità'
altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei
tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od
ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di
nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento,
nelle strettoie e in presenza di principianti.


Art. 10.

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli
consenta di evitare collisioni o interferenze con lo
sciatore a valle


Art. 11.

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo
e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a
valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale
da evitare intralci allo sciatore sorpassato.


Art. 12.

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a
chi proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica


Art. 13.

(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli
altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi
obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza
visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di
essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con
mezzi idonei.


Art. 14.

(Omissione di soccorso)

... omissis ....


Art. 15.

(Transito e risalita)

1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i
casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi
delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16,
comma 3.

3. In occasione di gare é vietato agli estranei sorpassare i
limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi é
normalmente vietata. Essa é ammessa previa autorizzazione
del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di
tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve
comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di
evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando
le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle
adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.


Art. 16.

(Mezzi meccanici)

... omissis ....


Art. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita
non sono
responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei
percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi,
laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano
evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire
un idoneo
intervento di soccorso.


Art. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

... omissis ....


Art. 19.

(Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a
prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a
produrre
gli eventuali danni.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori
si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.


Art. 21.

(Soggetti competenti per il controllo)

... omissis ....


Art. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge)

... omissis ....
Red


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