Le modifiche alla Costituzione. Titoli dei 50 articoli e stralci dei punti più importanti
 
 Il Presidente attesta che il Senato della Repubblica,
 il 16 novembre 2005, ha approvato, in sede di seconda 
 deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
 il seguente disegno di legge costituzionale, d’iniziativa del 
 Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal 
 Senato, modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera 
 dei deputati il 15 ottobre 2004, approvato, senza modificazioni, 
 nuovamente in sede di prima deliberazione, dal Senato il 23 
 marzo 2005, ed approvato, in sede di seconda deliberazione, 
 dalla Camera dei deputati, con la maggioranza assoluta dei suoi 
 componenti, il 20 ottobre 2005:
Modifiche alla Parte II della Costituzione
 Capo I
 MODIFICHE AL TITOLO I
 DELLA PARTE II DELLA
 COSTITUZIONE
 Art. 1.
 (Senato federale della Repubblica)
 1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è 
 sostituito dal seguente:
 «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato 
 federale della Repubblica».
 Art. 2.
 (Camera dei deputati)
 1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio 
 universale e diretto.
 La Camera dei deputati è composta da 518 deputati elettivi, 18 
 dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a 
 vita di cui all’articolo 59.
 (uno ogni 500.000 abitanti)
 Art. 3.
 (Struttura del Senato federale
 della Repubblica)
 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a 
 suffragio universale e diretto su base regionale.
 Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori 
 eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del 
 rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la 
 Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle 
 Province autonome.
 L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata 
 con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza 
 territoriale da parte dei senatori.
 Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; 
 il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno..
 Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, 
 senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e delle 
 autonomie locali. 
 Art. 4.
 (Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
 1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 
 venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche 
 pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, 
 all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o 
 deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di 
 indizione delle elezioni».
 Art. 5.
 (Deputati di diritto e a vita)
 1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: 
 «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
 Nomina del P.d.R. max 3
 Art. 6.
 (Durata in carica dei senatori
 e della Camera dei deputati)
 1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
 Art. 7.
 (Elezione della Camera dei deputati)
 1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro 
 settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione 
 ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
 Art. 8.
 (Presidenza della Camera dei deputati
 e del Senato federale della Repubblica)
 1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è 
 sostituito dal seguente:
 «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e 
 l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la 
 maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il 
 terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei 
 componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica 
 disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio 
 di Presidenza».
 Art. 9.
 (Modalità
 di funzionamento delle Camere)
 1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento 
 con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato 
 federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la 
 maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale 
 della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono 
 valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se 
 non sono adottate a maggioranza dei presenti, non sono altresì 
 valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo 
 delle Regioni.
 Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le 
 prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle 
 opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di 
 opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle 
 di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle 
 Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui 
 all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti 
 ispettivi, di controllo o di garanzia.
 Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i 
 diritti delle minoranze.
 Art. 10.
 (Ineleggibilità ed incompatibilità)
 Art. 11.
 (Giudizio sui titoli di ammissione
 dei deputati e dei senatori)
 Art. 12.
 (Divieto di mandato imperativo)
 senza vincolo di mandato».
 Art. 13.
 (Indennità parlamentare)
 Art. 14.
 (Formazione delle leggi)
 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge 
 concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, 
 fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente 
 articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali 
 disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro 
 trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera 
 decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i 
 disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
 Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge 
 concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle 
 materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto 
 previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo 
 l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la 
 Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre 
 modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I 
 termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di 
 conversione dei decreti-legge.
 La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente 
 dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le 
 materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), 
 e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, 
 secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati 
 e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in 
 cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato 
 o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi 
 quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 
 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di 
 legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i 
 Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di 
 loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta 
 senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla 
 composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo 
 unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I 
 Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per 
 l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
 Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di 
 legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica 
 ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione 
 del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero 
 per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo 
 comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti 
 costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le 
 motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali 
 modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è 
 trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza 
 assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
 L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui 
 al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche 
 proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai 
 sensi del secondo periodo del secondo comma.
 I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera 
 dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali 
 questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le 
 norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della 
 funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione 
 ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da 
 quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La 
 decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in 
 alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su 
 proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste 
 dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un 
 disegno di legge non può contenere disposizioni relative a 
 materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
 Art. 15.
 (Iniziativa legislativa)
 Art. 16.
 (Procedure legislative ed organizzazione
 per commissioni)
 Art. 17.
 (Procedure legislative in casi particolari)
 Art. 18.
 (Decreti legislativi)
 Art. 19.
 (Ratifica dei trattati internazionali)
 Art. 20.
 (Bilanci e rendiconto)
 Art. 21.
 (Commissioni parlamentari d’inchiesta)
 Capo II
 MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
 PARTE II DELLA COSTITUZIONE
 Art. 22.
 (Elezione del Presidente della Repubblica)
 1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto 
 dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della 
 Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, 
 dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province 
 autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal 
 Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o 
 Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto 
 Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. 
 La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun 
 Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero 
 ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione 
 di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati 
 avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza 
 delle minoranze.
 Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con 
 la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della 
 Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza 
 dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è 
 sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
 Art. 23.
 (Età minima del Presidente
 della Repubblica)
 Da 50 a 40
 Art. 24.
 (Convocazione dell’Assemblea
 della Repubblica)
 Art. 25.
 (Supplenza del Presidente
 della Repubblica)
 Art. 26.
 (Funzioni del Presidente della Repubblica)
 Art. 27.
 (Scioglimento della Camera dei deputati)
 1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo 
 scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei 
 seguenti casi:
 a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva 
 responsabilità;
 b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento 
 permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
 c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
 d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.
 Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di 
 scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo 
 comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni 
 successivi, venga presentata e approvata con votazione per 
 appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza 
 espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza 
 dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari 
 di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi 
 un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della 
 Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».
 Art. 28.
 (Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
 Art. 29.
 (Giuramento del Presidente
 della Repubblica)
 Capo III
 MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
 PARTE II DELLA COSTITUZIONE
 Art. 30.
 (Governo e Primo ministro)
 1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo 
 ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio 
 dei ministri.
 La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante 
 collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di 
 candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo 
 modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione 
 dei deputati in modo da favorire la formazione di una 
 maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo 
 ministro.
 Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle 
 elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».
 Art. 31.
 (Giuramento del Primo ministro
 e dei ministri)
 Art. 32.
 (Governo in Parlamento)
 In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il 
 Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una 
 mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata 
 da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, 
 non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla 
 sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e 
 approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di 
 approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della 
 Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed 
 indìce le elezioni.
 Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di 
 sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati 
 non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In 
 tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.
 Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con 
 la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei 
 deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni 
 in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della 
 Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della 
 Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La 
 mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni 
 dalla sua presentazione e deve essere votata per appello 
 nominale».
 Art. 33.
 (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
 Art. 34.
 (Disposizioni sui reati ministeriali)
 Art. 35.
 (Autorità amministrative
 indipendenti nazionali)
 Capo IV
 MODIFICHE AL TITOLO IV
 DELLA PARTE II DELLA
 COSTITUZIONE
 Art. 36.
 (Elezione del Consiglio superiore
 della magistratura)
 Capo V
 MODIFICHE AL TITOLO V
 DELLA PARTE II DELLA
 COSTITUZIONE
 Art. 37.
 (Modifiche all’articolo 114
 della Costituzione)
 1. La denominazione del titolo V della Parte II della 
 Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, 
 Città metropolitane, Regioni e Stato».
 2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono 
 aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro 
 funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di 
 sussidiarietà».
 3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è 
 sostituito dal seguente:
 «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e 
 condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle 
 materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità 
 stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».
 Art. 38.
 (Approvazione degli statuti
 delle Regioni speciali)
 Art. 39.
 (Modifiche all’articolo 117
 della Costituzione)
 1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è 
 sostituito dal seguente:
 «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 
 nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
 dall’ordinamento comunitario».
 2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 
 lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
 «promozione internazionale del sistema economico e produttivo 
 nazionale;».
 3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 
 lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica 
 monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono 
 inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela 
 della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni 
 comuni di mercato».
 4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 
 lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono 
 inserite le seguenti: «regionale e».
 5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la 
 lettera m) è inserita la seguente:
 «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e 
 qualità alimentari».
 6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 
 lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
 «sicurezza del lavoro;».
 7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 
 lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
 «ordinamento della capitale;».
 8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la 
 lettera s) sono aggiunte le seguenti:
 «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di 
 interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
 s-ter) ordinamento della comunicazione;
 s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; 
 ordinamento sportivo nazionale;
 s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione 
 nazionali dell’energia».
 9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono 
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
 b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
 c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la 
 seguente: «regionale»;
 d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono 
 sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
 e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite 
 dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi 
 compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito 
 regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
 f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
 dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, 
 trasporto e distribuzione dell’energia»;
 g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di 
 credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e 
 agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: 
 «istituti di credito a carattere regionale».
 10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è 
 sostituito dal seguente:
 «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle 
 seguenti materie:
 a) assistenza e organizzazione sanitaria;
 b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici 
 e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni 
 scolastiche;
 c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi 
 di interesse specifico della Regione;
 d) polizia amministrativa regionale e locale;
 e) ogni altra materia non espressamente riservata alla 
 legislazione dello Stato».
 11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è 
 sostituito dal seguente:
 «La Regione interessata ratifica con legge le intese della 
 Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio 
 delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche 
 l’istituzione di organi amministrativi comuni».
 Art. 40.
 (Modifica dell’articolo 118
 della Costituzione)
 1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai 
 Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano 
 conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
 sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed 
 adeguatezza.
 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di 
 funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge 
 statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, 
 istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale 
 collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le 
 medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e 
 gli enti di cui all’articolo 114.
 Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita 
 l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative, 
 nell’ambito delle leggi statali o regionali.
 La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e 
 Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo 
 comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di 
 coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed 
 alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme 
 di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di 
 trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
 Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato 
 riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
 singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
 generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche 
 attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono 
 altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale 
 per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. 
 L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è 
 definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo 
 comma.
 La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, 
 favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei 
 piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, 
 attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia 
 riconosciuta ai Comuni».
 Art. 41.
 (Modifiche all’articolo 120
 della Costituzione)
 (poteri sostitutivi)
 Art. 42.
 (Modifiche all’articolo 122
 della Costituzione)
 1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le 
 parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri 
 di composizione e».
 2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo 
 periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è 
 immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato 
 consecutivo». VEDERE!!!!!
 Art. 43.
 (Modifiche all’articolo 123
 della Costituzione)
 Art. 44.
 (Modifiche all’articolo 126
 della Costituzione)
 Art. 45.
 (Leggi regionali ed interesse nazionale
 della Repubblica)
 1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è 
 inserito il seguente:
 «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di 
 essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro 
 quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a 
 rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i 
 successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la 
 causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici 
 giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune 
 che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione 
 adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può 
 annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della 
 Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il 
 conseguente decreto di annullamento».
 Art. 46.
 (Garanzie per le autonomie locali)
 Art. 47.
 (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale 
 della Repubblica)
 Art. 48.
 (Modifica all’articolo 131
 della Costituzione)
 1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle 
 d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, 
 rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» 
 e: «Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol».
 Art. 49.
 (Città metropolitane)
 Art. 50.
 (Abrogazione)
 Capo VI
 MODIFICHE AL TITOLO VI
 DELLA PARTE II DELLA
 COSTITUZIONE
 Art. 51.
 (Corte costituzionale)
 Art. 52.
 (Referendum sulle leggi costituzionali)
 Capo VII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 Art. 53.
 (Disposizioni transitorie)
 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 
 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 
 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla 
 presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla 
 data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 
 Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto 
 negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, 
 come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, 
 fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge 
 costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo 
 vigente alla data di entrata in vigore della presente legge 
 costituzionale.
 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente 
 articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo 
 comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 
 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 
 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente 
 legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, 
 commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano 
 con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in 
 corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
 costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 
 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo 
 comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge 
 costituzionale, si applicano per la successiva formazione della 
 Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica 
 trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, 
 salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. 
 Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali 
 di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i 
 corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente 
 alla data di entrata in vigore della presente legge 
 costituzionale.
 3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi 
 comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione 
 Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, 
 della Costituzione, come modificato dalla presente legge 
 costituzionale:
 a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati 
 successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore 
 della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci 
 giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per 
 ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia 
 mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
 b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della 
 Costituzione, come modificato dalla presente legge 
 costituzionale;
 c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si 
 applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla 
 data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
 4. In sede di prima applicazione della presente legge 
 costituzionale:
 a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, 
 successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, 
 sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la 
 prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni 
 medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei 
 deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque 
 anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia 
 autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; 
 sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto 
 deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della 
 Costituzione, come modificato dalla presente legge 
 costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, 
 quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra 
 le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati 
 alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per 
 seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale 
 risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;
 b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno 
 luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, 
 nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, 
 come modificato dalla presente legge costituzionale; sono 
 eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli 
 elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
 c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e 
 di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla 
 data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), 
 dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui 
 alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi 
 del comma 5;
 d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal 
 Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del 
 Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle 
 elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di 
 tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, 
 in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente 
 sciolti.
 5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle 
 prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla 
 lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o 
 Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in 
 base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata 
 della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta 
 conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni 
 del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui 
 all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come 
 modificato dalla presente legge costituzionale.
 6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica 
 successive alla data di entrata in vigore della presente legge 
 costituzionale, il termine di quindici giorni di cui 
 all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come 
 modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in 
 quarantacinque giorni.
 7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della 
 Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore 
 della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento 
 della legislazione elettorale alle disposizioni della presente 
 legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali 
 per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti 
 alla data di entrata in vigore della presente legge 
 costituzionale.
 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla 
 data di entrata in vigore della presente legge costituzionale 
 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore 
 delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le 
 norme regolamentari incompatibili con la presente legge 
 costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data 
 di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla 
 determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70, 
 sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente 
 legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica 
 che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a 
 materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
 9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da 
 disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo 
 Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia 
 autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio 
 delle autonomie locali.
 10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della 
 Costituzione, come modificato dalla presente legge 
 costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della 
 Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune 
 e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla 
 suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal 
 Presidente della Repubblica, al Senato federale della 
 Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni 
 e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera 
 dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun 
 giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo 
 giudice in scadenza.
 11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come 
 sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale, 
 non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in 
 carica alla data di entrata in vigore della presente legge 
 costituzionale.
 12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli 
 componenti del Consiglio superiore della magistratura, già 
 eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della 
 Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino 
 alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai 
 sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come 
 modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
 13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore 
 della presente legge costituzionale si possono, con leggi 
 costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un 
 milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui 
 all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla 
 presente legge costituzionale, senza il concorso delle 
 condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della 
 Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni 
 interessate.
 14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono 
 costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province 
 di cui si propone il distacco dalla Regione.
 15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima 
 legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in 
 vigore della presente legge costituzionale permangono in carica 
 presso il Senato federale della Repubblica.
 16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, 
 n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, 
 impedimento permanente o morte»;
 b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del 
 Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo 
 Presidente».
 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via 
 transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla 
 data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, 
 siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi 
 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
 18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 
 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo 
 rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la 
 parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».
 Art. 54.
 (Regioni a statuto speciale)
 Art. 55.
 (Adeguamento degli statuti speciali)
 Art. 56.
 (Trasferimento di beni e di risorse)
 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della 
 presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale 
 individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle 
 Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni 
 e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo 
 esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla 
 presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 
 ottobre 2001, n. 3. 
 Art. 57.
 (Federalismo fiscale e finanza statale)
 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente 
 legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano 
 l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun 
 caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle 
 Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può 
 determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
Red (sintesi a cura della redazione)
GdS 20 XI 2005 - 
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