Ipotesi di violenza sessuale a carico di minore di anni quattordici

di Claudia Marsico

La legge cosi' identifica e sanziona la violenza sessuale:
"chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni"
(art. 609 bis. Codice Penale).


Nel caso in cui la violenza sia diretta contro un minore di
anni 14 la procedibilita' e' d'ufficio, vale a dire che una
volta presentata la denuncia non e' piu' possibile
interrompere il procedimento penale, fatta salva
l'archiviazione o il proscioglimento operati dall'autorita'
giudiziaria.


Esistono anche altre ipotesi di "abuso" che rientrano nelle
previsioni di "atti sessuali con minorenne" ( compimento di
atti sessuali con persona minorenne) e di "corruzione di
minorenne", (compimento di atti sessuali in presenza di
persona minore di anni 14 al fine di farla assistere). Per
quanto riguarda il primo caso la procedibilita' e' d'ufficio
se connessa con altro reato per il quale si deve procedere
d'ufficio, mentre per il secondo caso la procedibilita' e'
d'ufficio.


Una volta eventualmente incardinato il procedimento penale
contro l'abusante vi e' la possibilita' di intervenire nel
processo al fine di ottenere un risarcimento, che puo'
seguire la condanna, mediante la costituzione di parte
civile.


Per quanto concerne la presentazione della denuncia di
violenza sessuale, senz'altro l'autorita' idonea e'
l'ufficio del Pubblico Ministero, che si trova presso ogni
tribunale, mentre senza procedere direttamente alla denuncia
e' anche possibile esporre la questione al magistrato
(spesso onorario) di turno che si trova presso ogni
Tribunale per i Minorenni. In quest'ultima ipotesi il
procedimento penale potra' prendere avvio in "seconda
battuta" (in sostanza il primo atto potra' essere anche un
atto civile, per esempio l'allontanamento del minore dalla
propria abitazione, mentre in seguito verranno trasmessi gli
atti al Pubblico Ministero).


Indipendentemente dagli aspetti che attengono alle indagini
penali e al procedimento penale vero e proprio contro
l'abusante, che puo' variare da caso a caso, motivo per il
quale e' molto difficile dare un cursus astratto e slegato
dalla fattispecie concreta, vale la pena di dare alcune
rapide indicazioni relativamente ad alcuni contesti nei
quali si puo' verificare la violenza.


In primo luogo e' necessario tenere presente che in presenza
di abuso, anche solo sospettato o adombrato, l'intervento
del Tribunale per i Minorenni e' molto deciso e viene messo
in atto con provvedimenti che possono modificare seriamente
l'assetto della famiglia.


Presupponendo un abuso a minore da parte di genitore si
passa infatti dall'allontanamento della famiglia dal
genitore a carico del quale si sospetta l'abuso,
all'apertura del procedimento di adottabilita', allo scopo
di togliere il minore dalla famiglia stessa (il cui
presupposto può risiedere nell'abbandono morale e materiale
del minore, conseguente in sostanza al fatto di non aver
offerto la famiglia un "riparo" adeguato al bambino
abusato). E' opportuno segnalare che il Tribunale per i
Minorenni in questi casi presta particolare attenzione alla
condotta dei genitori al fine di valutarne l'idoneita' e
questo certamente ha un senso ben preciso se si pensa alla
sofferenza che viene causata ad un bambino in caso di abuso.


E' ovvio che una violenza su minore e' un fatto molto grave
che deve essere senz'altro segnalato ma e' anche senz'altro
opportuno accertarsi di aver bene interpretato o valutato
l'esistenza di una reale situazione di pregiudizio per il
minore.


Nel caso in cui la situazione di violenza a carico di un
minore venga scoperta da un estraneo o da un famigliare non
genitore, prima di procedere alla denuncia si ritiene
opportuno trattare la questione con i genitori.


Questo per indurre all'azione direttamente i genitori ed
evitare quindi che si crei una sorta di presunzione di
connivenza o quantomeno di scarsa vigilanza a carico degli
stessi. Nel caso il sospetto di abuso ricada su un genitore
anche in questo caso si ritiene sia opportuno, per i motivi
sopra descritti, parlarne con il genitore che non si
sospetta abusante ed indurlo all'azione.


In caso di inazione del genitore o dei genitori, e'
senz'altro opportuno procedere alla denuncia.


Il genitore che appura una situazione di pregiudizio a
carico del minore messa in atto da estranei o da un parente,
deve senz'altro denunciare il fatto, badando bene ad
interrompere immediatamente ogni tipo di contatto con il
soggetto che ha messo in atto l'azione e precisando con cura
al momento della denuncia di averlo fatto.


E' importante non indugiare, oppure lasciare che: "le cose
si sistemino", questo per evitare l'aggravio della
sofferenza a carico del minore e anche per non correre il
rischio che in un secondo tempo possa essere messa in dubbio
la valenza genitoriale.


Se si tratta di un parente vicino al coniuge si potrebbero
verificare, da parte di quest'ultimo, situazioni spiacevoli
di "difesa d'ufficio", che devono essere senz'altro
stroncate, eventualmente anche con passi formali decisi
(interruzione della convivenza o separazione).


La scoperta di un abuso messo in atto da parte del coniuge
e' senz'altro la cosa piu' dolorosa e difficile da
accettare. Particolarmente in questo caso pero' il sospetto
di connivenza puo' essere forte, tanto da minare la
credibilita' e la capacita' ad occuparsi del figlio o della
figlia da parte del genitore non abusante, con le
conseguenze che sono gia' state brevemente tracciate.


Superfluo dire che la denuncia deve essere immediata, anche
con allontanamento volontario del minore dal coniuge. In
questi casi il Tribunale per i Minorenni in genere decide
per la sospensione della frequentazione fra il genitore
abusante e il minore e, in qualche caso, per
l'allontanamento della famiglia, con inserimento in
comunita' o centri appositi.
Avv. Claudia Marsico (x)

(x) Vicepresidente dell'associazione Aquilone blu
Onlus -
Avvocato civilista

Opera prevalentemente nell'ambito del diritto di famiglia.
Ha approfondito le problematiche inerenti le dinamiche
interazionali fra coniugi con particolare riferimento ai
problemi dei minori.


mariangela berretti - http://www.aquiloneblu.org

http://www.genitorincorso.org


GdS 10 III  www.gazzettadisondrio.it

Claudia Marsico
Giustizia