Il Governo ha approvato quattro schemi di decreti legislativi per l'attuazione della delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario

di NLG

Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2005 ha approvato in
via preliminare
quattro schemi di decreti legislativi per l'attuazione della
delega conferita al
Governo dalla legge n.150 del 2005 riguardante la riforma
dell'ordinamento
giudiziario. I provvedimenti riguardano l'istituzione della
Scuola superiore della
magistratura; l'organico della Corte di Cassazione; il Consiglio
direttivo della
Cassazione e i consigli giudiziari; gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti.

Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dai quattro
decreti. La Scuola
sarà costituita come struttura didattica stabile, dotata di
autonomia contabile,
giuridica, organizzativa e funzionale, e sarà preposta, tra
l'altro, alla
organizzazione ed alla gestione del tirocinio degli uditori
giudiziari ed

all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di
formazione
dei magistrati. Saranno destinati all'esercizio delle funzioni
di legittimità solo
quei magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito
tali specifiche
funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano
attribuite a magistrati
di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e
della Corte di
Cassazione. Istituito il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione, quale organo
corrispondente ai Consigli giudiziari presso le Corti di
appello. Gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti
esclusivamente a
magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del
posto messo a
concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due
anni rispetto alla
data di ordinario collocamento a riposo. Gli incarichi direttivi
giudicanti e requirenti
di primo e di secondo grado possono essere conferiti
esclusivamente a magistrati
che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto
messo a concorso,
assicurano una permanenza in servizio di almeno quattro anni
rispetto alla data di
ordinario collocamento a riposo.
NLG

GdS 30 IX 2005 -
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