Giustizia: approvata legge su prescrizione e recidiva
Il 29 novembre 2005 l'Aula del Senato ha dato il via libera
definitivo alla cosiddetta ex
Cirielli. Si tratta di un provvedimento che attua importanti
modifiche al codice penale
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di
prescrizione. In particolare, sono inasprite le pene per chi fa
parte o dirige
un'associazione di tipo mafioso. Sono aumentate le pene contro i
recidivi, in caso di
reati gravi e di mafia. L'aumento di pena è obbligatorio e non
può essere inferiore a
un terzo del massimo della pena. Vietata ai recidivi, salvo casi
di tossicodipendenza
o alcolismo, anche la possibilità di godere della sospensione
della pena. Chi ha
compiuto settanta anni di età al momento da cui ha inizio
l'esecuzione della pena,
oppure li compie dopo l'inizio della stessa, potrà scontare la
pena nella propria
abitazione, purché non recidivo. La nuova legge prevede inoltre
che la prescrizione
subentri quando, dall'inizio del processo, sia trascorso un
periodo di tempo pari alla
pena massima prevista dal reato, aumentata di un quarto se si è
incensurati,
aumentata della metà se si è recidivi, aumentata di due terzi se
il reato è compiuto
entro cinque anni dallo stesso episodio criminoso. La
prescrizione, tuttavia, non
estingue i reati per i quali sia prevista dalla legge la pena
dell'ergastolo, né quelli per
cui l'ergastolo è conseguenza di un'aggravante. La nuova legge
non si applica ai
processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché ai processi già pendenti in grado di
appello o davanti alla Corte
di Cassazione.
NLG
GdS 10 XII 2005 -
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