Astrologia, cartomanzia e pronostici in TV: forti limitazioni

di CS

Autorità per le garanzie nelle
Telecomunicazioni ha disposto nuove norme regolamentari per
pubblicità e televendite riferite al lotto o forme simili, a
cartomanzia e quant'altro. Questa la normativa:


1. Le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi
di astrologia, cartomanzia e pronostici non potranno più
essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7,00 e le ore
23,00.


2. La propaganda dei medesimi servizi e di altri giochi
similari di tipo interattivo audiotex e videotex quali linea
diretta, chat line, messaggerie locali, hot line, ecc. potrà
andare in onda solo nella fascia oraria notturna (24,00 –
7,00).


3. Nelle medesime trasmissioni è vietato mostrare,
pubblicizzare o indurre a utilizzare numerazioni telefoniche
per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. La pubblicità di
tali numeri è ammessa solo all’interno di spot pubblicitari
chiaramente distinti dalle trasmissioni di televendita.


Queste le misure di maggior rilievo adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la
delibera che integra il regolamento in materia di pubblicità
e televendite (n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001).

“Le trasmissioni di propaganda relative a servizi di
cartomanzia, astrologia e pronostici – ha sottolineato il
commissario relatore Giuseppe Sangiorgi - hanno una natura
controversa tra l’essere vere e proprie televendite, o
piuttosto forme di telepromozione. Le misure specifiche
adottate per questo tipo di trasmissioni, riguardo alle
quali si registra peraltro un diffuso allarme sociale, sono
finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della
superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela in
particolare delle persone più vulnerabili psicologicamente”.


Le altre misure assunte riguardano la disciplina generale
delle trasmissioni di televendita. Il regolamento
dell’Autorità fissa in particolare, mutuandoli dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, una serie
di principi di garanzia tendenti a conferire unità ed
organicità all’ordinamento in materia:

* distinguibilità e separatezza tra trasmissioni di
televendite e spot pubblicitari;

* obbligo di descrizione chiara e precisa e di
rappresentazione veritiera ed integrale dei beni o servizi
offerti;

* accuratezza, chiarezza e completezza dell’offerta (prezzi,
garanzie, modalità di fornitura, informazione sul diritto di
recesso);

* obbligo per l’emittente di accertare l’identità del
venditore ed il possesso dei requisiti di legge per
l’esercizio della vendita al dettaglio nonché di indicare in
video nome e sede del venditore stesso, numero di iscrizione
al registro imprese e partita IVA.

“Si tratta in questo caso – osserva Giuseppe Sangiorgi - di
misure intese semplicemente ad assicurare il coordinamento
ed il consolidamento, e quindi la più incisiva applicazione,
di una disciplina minima a garanzia degli utenti e dei
consumatori”.
GdS


GdS 20 III 05  www.gazzettadisondrio.it

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