09 11 20 DE ANGLICANORUM COETIBUS ATQUE PRESBYTERORUM CATHOLICIS

Discutiamo

Il 4 novembre 2009, Benedetto XVI ha emanato la Costituzione Apostolica "Anglicanorum Coetibus" che, sostanzialmente, consente l'ammissione all'esercizio del ministero sacerdotale cattolico del clero anglicano che, abbandonando quella chiesa, ne faccia richiesta.

Essendo noto che il clero anglicano non è celibatario per cui traslocherebbe con moglie e figli nelle file cattoliche il messaggio che è passato è il seguente: ci sarà una revisione in atto per quanto riguarda il celibato cattolico romano?

La mia risposta è subito un bel no.

Benedetto XVI, con le sue felpate mani e la suadente voce apre e chiude quel che vuole, interpretando in modo molto personale il mandato di Cristo a Pietro:"A te darò le chiavi del regno dei cieli e qualunque cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta nei cieli e qualunque cosa legherai sulla terra, sarà legata nei cieli".

Il papa "apre" alla messa in latino secondo il messale di Giovanni XXIII (riforma del 1962), ai fratelli di San Pio X di Econe, ma tiene ben chiuse le porte e le finestre di altre istanze che pervengono dallo stesso mondo ecclesiale di cui dovrebbe essere tutore dell'unità nella molteplicità.

Vorrei esaminare questo pronunciamento papale ed esporre le mie personali considerazioni.

Per chi non è aduso a documenti pontifici preciserò che la Costituzione Apostolica si colloca fra i quelli di un certo rilievo: il papa dispone (a salire) di "Bolle Pontificie", "Brevi Apostolici", "Costituzioni Apostoliche", "Lettere Encicliche", "Esortazioni Apostoliche" e "Motu proprio", tutti sistemi con i quali comunica alla cristianità cattolica a seconda dell'importanza che intende dare al proprio pensiero.

Costituzioni Apostoliche furono, per esempio, la Romani Pontifici Eligendo e la Indulgentiarum Doctrina (Paolo VI) o la Fidei Depositum e la Pastor Bonus (Giovanni Paolo II): da qui si capisce che la Costituzione Apostolica riguarda qualcosa che tocca l'essenza ecclesiale cattolica sia a livello teologico che a livello strutturale e il fatto che Benedetto XVI abbia voluto che il suo pronunciamento sull'ammissione dei preti anglicani fosse codificato come Costituzione Apostolica è già un indizio: il papa ritiene importante questo passo nella chiesa. Se così non fosse avrebbe usato una Bolla Pontificia o un Breve Apostolico.

Detto questo, vengo al documento.

Ci vedo subito una contraddizione iniziale.

Papa Benedetto scrive:

"In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l'unità dell'episcopato e di presiedere e tutelare la comunione universale di tutte le Chiese, non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato".

Si sa che i sacerdoti anglicani che corporativamente hanno chiesto l'ammissione alla chiesa cattolica, l'hanno fatto perché non condividono "aperture" della chiesa anglicana verso il sacerdozio femminile ed il matrimonio fra omosessuali. Questi preti, quindi, non fanno sforzi per vivere nella comunione della loro chiesa, ma se ne vanno sbattendo la porta e cercando ospitalità in altra chiesa che non prenda minimamente in considerazione il sacerdozio femminile ed il matrimonio fra omosessuali.

La cosa mi lascia perplesso per diversi motivi:

a) gli anglicani chiedono d'essere ammessi non rinunciando a nulla della loro teologia e della disciplina che regola il loro stato sacerdotale. La chiesa cattolica li ammette e le annette per nulla preoccupandosi della confusione che ci sarà fra preti cattolici obbligati al celibato e coopzioni di anglicani non celibatari

b) il papa dichiara la sua missione di essere garante dell'unità e tutore della comunione universale. E' davvero sicuro che ammettendo ed annettendo i dissenzienti anglicani continuerà serenamente il cammino di comunione intrapreso dai suoi predecessori (Paolo VI in primis) con i fratelli anglicani?

c) in questa missione di unità il papa non pensa che debbano essere annessi o almeno considerati i preti cattolici che hanno lasciato il ministero per contrarre matrimonio e che da anni si dichiarano disponibili ad un confronto per aiutare i Pastori a capire meglio il senso della missione sacerdotale nella chiesa militante (senso che non si riduce, certo, al gioco celibato, sì-celibato,no)?

Benedetto XVI continua:

"Ogni divisione fra i battezzati in Gesù Cristo è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste; infatti "non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause: la predicazione del Vangelo ad ogni creatura".

Mi chiedo se i preti cattolici che hanno lasciato il ministero non siano anch'essi battezzati che sono stati "divisi" per legge ecclesiastica dalla chiesa. Molti di essi si sentono divisi, discriminati, abbandonati. Anche questo si oppone apertamente alla volontà di Gesù che pregò accoratamente:"Ut unum sint". O no?

Prosegue il papa:

"La comunione dei battezzati nell'insegnamento degli Apostoli e nella frazione del pane eucaristico si manifesta visibilmente nei vincoli della professione dell'integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice. L'unica Chiesa di Cristo infatti, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, "sussiste" nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro, e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica."

A me va bene che si cerchi l'unità fra tutti i credenti nel Cristo e che tale unità sia visibilmente significata dal papa di Roma perché, oggettivamente e storicamente, furono gli ortodossi, gli anglicani, i protestanti ecc.ecc. a staccarsi. Osservo, però, che ammettere i preti anglicani significa:

- chiedere loro professione dell'integrità della fede CATTOLICA. Siamo sicuri che essi sottoscriveranno questo atto per convinzione o lo faranno solo per convenienza? Mi chiedo come potrà un prete anglicano formato teologicamente sul divorzio a ricredersi in tal senso. Così dicasi per la contraccezione, la dottrina economica e via elencando.

- pensare per essi degli Ordinariati o delle Prelature che esistono e coesistono con altre cattoliche.

Faccio un esempio. Nella diocesi di Como si stabilirà in futuro un prete anglicano con moglie e figli. Dipenderà dall'ordinariato anglicano di Milano (penso), ma il vescovo di Como pro tempore gli affiderà una parrocchia (mi viene in mente Laino, bellissimo paesetto in val d'Intelvi con magnifica chiesa parrocchiale). Che farà il vescovo di Como? Lo accetterà e lo insedierà o comincerà a pensare se sia opportuno farlo considerando che a San Fedele Intelvi c'è un prete celibe come a Dizzasco, Argegno…con conseguente sconcerto per i fedeli?

Benedetto XVI, inoltre, sostenendo che fuori dall'organismo della chiesa cattolica si trovano parecchi elementi di santificazione e verità, recepisce quanto dichiarato dal Vaticano II, ma stabilisce quali siano le verità. Mi chiedo: accettando i preti anglicani sposati quale verità stabilisce? Quella che il celibato sia facoltativo o che sia un "purtroppo" per la carenza del clero romano e cattolico?

Veniamo all'aspetto "canonico" della Costituzione considerata, cioè alle norme ed alle condizioni per cui un anglicano può essere ammesso nella chiesa cattolica.

§ 1. Gli Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all'interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza Episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa.

§ 2. Nel territorio di una Conferenza dei Vescovi, uno o più Ordinariati possono essere eretti, a seconda delle necessità.

§ 3. Ciascun Ordinariato ipso iure gode di personalità giuridica pubblica; è giuridicamente assimilato ad una diocesi.

§ 4. L'Ordinariato è formato da fedeli laici, chierici e membri d'Istituti di Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell'Iniziazione nella giurisdizione dell'Ordinariato stesso.

I primi quattro paragrafi sono costitutivi della nuova situazione giuridica in cui vengono a trovarsi i fratelli anglicani. Sono costituiti, quindi, Ordinariati, cioè diocesi che hanno un territorio non delimitato geograficamente (come la diocesi di Milano, di Lodi, di Caltanisetta), ma "moralmente" (come le Eparchie con Archimandriti) .

Perché non si è pensata la stessa forma giuridica "ad experimentum" per i preti che hanno lasciato il ministero per contrarre matrimonio? Loro,sì e noi no. Perché?

§ 5. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è l'espressione autentica della fede cattolica professata dai membri dell'Ordinariato.

Ripeto: mi auguro che questa norma sia fatta totalmente ed integralmente propria da parte dei fratelli anglicani che saranno annessi alla chiesa cattolica. Ho i miei dubbi legittimi anche perché vi sono preti cattolici che già hanno da ridire sul catechismo della chiesa cattolica.

Proseguiamo.

II. L'Ordinariato Personale è retto dalle norme del diritto universale e dalla presente Costituzione Apostolica ed è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze. Per esso valgono anche le suddette Norme Complementari ed altre eventuali Norme specifiche date per ciascun Ordinariato.

III. Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l'Ordinariato ha la facoltà di celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere.

Molti hanno assistito a liturgie anglicane. Esse sono molto "libere". Con il punto n III si apre uno spazio che potrà essere ripreso dai cattolici, oppure no?

IV. Un Ordinariato Personale è affidato alla cura pastorale di un Ordinario nominato dal Romano Pontefice.

V.La potestà (potestas) dell'Ordinario è:

a. ordinaria: annessa per il diritto stesso all'ufficio conferitogli dal Romano Pontefice, per il foro interno e per il foro esterno;

b. vicaria: esercitata in nome del Romano Pontefice;

c. personale: esercitata su tutti coloro che appartengono all'Ordinariato.

Essa è esercitata in modo congiunto con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari.

A tale proposito ho già commentato sopra quando ho riferito l'esempio della diocesi di Como.

VI. § 1. Coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti stabiliti dal diritto canonico e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti, possono essere accettati dall'Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica. Per i ministri coniugati devono essere osservate le norme dell'Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 4215 e della Dichiarazione In June.I ministri non coniugati debbono sottostare alla norma del celibato clericale secondo il can. 277, §1.

Su questo punto c'è chiarezza. Ma…ma…ma…se un prete anglicano si innamora e si sposa? E' fuori o è dentro?

§ 2. L'Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa Latina, pro regula ammetterà all'ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, di ammettere caso per caso all'Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede.

§ 3. L'incardinazione dei chierici sarà regolata secondo le norme del diritto canonico.

§ 4. I presbiteri incardinati in un Ordinariato, che costituiscono il suo presbiterio, debbono anche coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero; essi dovranno favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano locale.

§ 5. I candidati agli Ordini Sacri in un Ordinariato saranno formati insieme agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale. Per tener conto delle particolari necessità dei seminaristi dell'Ordinariato e della loro formazione nel patrimonio anglicano, l'Ordinario può stabilire programmi da svolgere nel seminario o anche erigere case di formazione, connesse con già esistenti facoltà di teologia cattoliche.

VII. L'Ordinario, con l'approvazione della Santa Sede, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e promuoverne i membri agli Ordini Sacri, secondo le norme del diritto canonico. Istituti di Vita Consacrata provenienti dall'Anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica per mutuo consenso possono essere sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario.

VIII. § 1. L'Ordinario, a norma del diritto, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo, può, con il consenso della Santa Sede, erigere parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti all'Ordinariato.

§ 2. I parroci dell'Ordinariato godono di tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi previsti nel Codice di Diritto Canonico, che, nei casi stabiliti nelle Norme Complementari, sono esercitati in mutuo aiuto pastorale con i parroci della Diocesi nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell'Ordinariato.

IX. Sia i fedeli laici che gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che provengono dall'Anglicanesimo e desiderano far parte dell'Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto.

X. § 1. L'Ordinario nel suo governo è assistito da un Consiglio di governo regolato da Statuti approvati dall'Ordinario e confermati dalla Santa Sede.17

§ 2. Il Consiglio di governo, presieduto dall'Ordinario, è composto di almeno sei sacerdoti ed esercita le funzioni stabilite nel Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori e quelle specificate nelle Norme Complementari.

§ 3. L'Ordinario deve costituire un Consiglio per gli affari economici a norma del Codice di Diritto Canonico e con i compiti da questo stabiliti.18

§ 4. Per favorire la consultazione dei fedeli nell'Ordinariato deve essere costituito un Consiglio Pastorale.19

XI. L'Ordinario ogni cinque anni si deve recare a Roma per la visita ad limina Apostolorum e tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, in rapporto anche con la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, deve presentare al Romano Pontefice una relazione sullo stato dell'Ordinariato.

XII. Per le cause giudiziali il tribunale competente è quello della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l'Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale, nel qual caso il tribunale d'appello sarà quello designato dall'Ordinariato e approvato dalla Santa Sede.

XIII. Il Decreto che erigerà un Ordinariato determinerà il luogo della sede dell'Ordinariato stesso e, se lo si ritiene opportuno, anche quale sarà la sua chiesa principale.

Il resto (dal paragrafo 2 del capo IV al capo XIII) è dottrina canonica comune.

In conclusione.

a) Questa costituzione apostolica è un atto inutile. Parecchi preti anglicani sono stati ammessi da tempo e a titolo personale nella chiesa cattolica. Non si capisce perché si debba emanare un documento che codifichi una prassi

b) L'atto è anche generatore di confusione non solo per i motivi che ho già espresso sopra, ma anche per un altro fatto da considerare: si ospitano ed annettono solo coloro che mostrano istanze conservatrici. Chiaro segno di un pontificato che ha scelto la difesa d'arrocco entro le mura piuttosto che la condivisione delle idee e le difficoltà del dialogo.

c) I preti sposati cattolici che da anni chiedono silenziosamente, riservatamente di poter dialogare con i Pastori sono continuamente snobbati ed ignorati quando non addirittura vessati dagli stessi vescovi locali che mostrano aperture e cordialità a livello personale e poi s'adeguano all'andazzo di non prendere in mano la patata bollente perché dall'alto c'è ostinata ed ostile chiusura.

d) Non serve a nulla cooptare gli anglicani. Non ce l'ho con loro anche perché non ne conosco neppure uno. Ce l'ho con un sistema che non sa affrontare un problema annoso e risolverlo. Si pensa forse di rimediare alla carenza del clero a cui tutti assistiamo da anni annettendo forze da altri eserciti? Si ritiene che aprire gli anglicani sia un passo verso la comunione" fra " e "delle" chiese?

Nessuno s'illuda, ma soprattutto nessuno illuda una cattolicità (che è la maggioranza) che guarda con sempre maggiore perplessità a preoccupanti retromarce liturgiche, teologiche, disciplinari dove si riscontrano segni di paura piuttosto che di speranza, si rilevano messaggi di chiusura piuttosto che il coraggio di condivisione di idee.

I nostalgici delle liturgie preconciliari allungano le loro filatterie e rispolverano il manipolo e le chiroteche parlandosi e cantandosi addosso in latino fra incensi e ceri mentre le chiese sono sempre più vuote perché il messaggio del Cristo non passa attraverso questi paramenti dorati.

I padri conciliari, quarant'anni fa, hanno messo mano all'aratro. I figli di quei padri, spaventati da zolle difficili da dissodare, hanno scelto di guardare indietro piuttosto che usare l'erpice e si stanno meritando il rimprovero del Cristo:"Guai a coloro che mettono mano all'aratro e si volgono indietro!"

C'è un clero cattolico che vede le sue fila sempre più assottigliate e non osa neppure chiedersi il motivo. Si limita a pregare nella preghiera dei fedeli che il Signore susciti sante vocazioni e non si domanda il motivo per cui il Signore non ascolta quelle preghiere. Possibile che non c'è nessun Elia che derida queste pie intenzioni come successe nell'Antico Testamento contro i sacerdoti di Baal?

Ci sono comunità cristiane che sono senza prete da tempo ed i vescovi si limitano ad accorpare "aequeprincipaliter" le parrocchie facendo saltare i preti come i saltamartini per le messe e chiudendo un occhio, anzi due, se vi sono preti che celebrano sei messe alla domenica in aperta violazione delle norme del Diritto Canonico. Ma come? Il Diritto Canonico prescrive il prete celibe e se il prete si sposa viene punito ed estromesso. Lo stesso Diritto prescrive che non si possano celebrare più di tre messe nei giorni festivi e due nei feriali e se tale norma viene violata non succede nulla? Da tempo vado sostenendo sia per iscritto che in interventi pubblici che il sacerdozio ministeriale va ripensato nella sua teologia, spiritualità e ontologia. Questa Costituzione Apostolica mi sembra solo un pannicello caldo piuttosto che un'energica cura.

Sì, questa volta il papa che stimo mi ha deluso. E molto.

Ernesto Miragoli

Ernesto Miragoli
Fatti dello Spirito