La nuova legge sulla funzione sociale degli oratori ed enti similari - Legge 1.8.2003 n. 206
Il prossimo 21 agosto
entrerà in rigore la nuova legge, la L. 1 agosto 2003, n.206,
"Disposizioni per il riconoscimento della funzione
sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono
attivita' similari e per la valorizzazione del loro
ruolo", pubblicata sulla GU n. 181 del 6-8-2003, sulla
funzione sociale degli oratori.
Nel primo articolo "lo Stato riconosce e incentiva la
funzione educativa e sociale svolta nella comunità
locale, mediante le attività di oratorio o attività
similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici
della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
un'intesa. Le attività di cui al comma 1 sono
finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dei minori, degli
adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità
residenti nel territorio nazionale". La legge precisa
che queste attività "sono volte, in particolare,
a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e
interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e
della solidarietà, alla promozione sociale e di
iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto
dell'emarginazione sociale e della discriminazione
razziale, del disagio e della devianza in ambito
minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte
dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più
disagiate".
Si aggiunge inoltre che "Le regioni possono riconoscere,
nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle
attività di oratorio e similari svolte
dagli enti di cui al comma 1".
Importante quanto prevede l'art. 2: "Sono considerati a
tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria,
quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e
le attrezzature fisse destinate alle attività di
oratorio e similari
dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1". Tradotto dal
linguaggio formale questo significa intanto che per
opere e interventi conseguenti non c'é nulla da
pagare,ma addirittura, anche se non in tutti i casi, si
avrebbe diritto a ricevere quota parte degli oneri di
urbanizzazione.
Significativo quanto previsto nel terzo articolo della
legge: "Ai fini della realizzazione delle finalità di
cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti
locali, nonché le comunità montane possono concedere in
comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
beni mobili e immobili, senza oneri a carico della
finanza pubblica.
Appare quantomai opportuno che tutti i soggetti
interessati approfondiscano, magari collegialmente,
portata e prospettive di questa legge. Nulla di
trascendentale, a nostro avviso, ma in ogni caso un
passo avanti e qualche possibilità concreta.
Red
GdS - 8 VIII 2003 -
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