Sovracanoni BIM: non possono rubarceli. La dimostrazione

Un pasticcio, invece, 'smezzare' rigidamente il loro utilizzo

Ci eravamo ripromessi di approfondire l'argomento sollevato dalla Presidente del BIM dr.ssa Cioccarelli in relazione all'emendamento al Decreto Legislativo introdotto dalla Camera, in prima battuta censuratissimo dalla Presidente e un po' da tutti perchè pareva un furto da parte del Governo. I sovracanoni infatti non hanno carattere risarcitorio come sancisce la Corte Costituzionale che invece attribuisce loro, senza possibilità di equivoci, il carattere di “compenso”. Inequivoci anche i destinatari, cioè i titolari del diritto che sono unicamente i Comuni, singoli o associati, questo caso nostro in quanto il quorum dei tre quinti dei Comuni favorevoli ha reso il Consorzio obbligatorio per tutti i nostri 78 Comuni.

La documentazione amplissima in argomento è raccolta nel “Dossier BIM” redatto dal sottoscritto nel 2008, un documento di 38.340 parole, di 248.704 caratteri, tuttora attuale e consultabile da tutti all'indirizzo riportato in calce.
Premesso quanto sopra, promesso di approfondire lo abbiamo fatto sulla base di un riferimento “storico” che ci è venuto in mente di far riemergere dalla nebbia del tempo. E la memoria in questo caso ha fatto centro con una riconsiderazione dell'emendamento citato e un parziale rientro delle preoccupazioni iniziali. Vediamo quindi il confronto.

L'emendamento attuale
La norma interessata, ovvero l'articolo 14, che il presidente Cioccarelli contesta duramente, recita: “Nel caso di consorzio il sovracanone è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi presenti nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato per il 50% esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni e per il 50% esclusivamente ad opere di sistemazione e manutenzione montana che non siano di competenza dello Stato”.

La legge istitutiva dei sovracanoni e dei Consorzi
La legge istitutiva dei sovracanoni e dei Consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi montani, Legge L. 27-12-1953 n. 959 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici” pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1953, n. 299 recita (articolo 1 comma 13): “Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.  

Il fondo comune
Dal comma di cui sopra emerge che “il fondo comune non è altro che il totale dei sovracanoni versati ai titolari del diritto, i Comuni in forma associata.
Nè il Governo, né la Regione, né perfino il caleidoscopico Renzi può metterci le mani. Le mettesse andrebbe contro i disposti della Corte Costituzionale e chiunque lo facesse, data la natura di “compenso” dovrebbe sborsare una somma equivalente, anzi peggio capitalizzando.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

La destinazione del fondo comune
L'emendamento interviene invece, incostituzionalmente, stabilendo quello che la legge istitutiva si è ben guardata di fare e cioè ledere l'autonomia gestionale dei Consorzi BIM.
La legge diceva come impiegare il fondo comune: il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.  
L'emendamento dice invece che il fondo comune deve essere impiegato per il 50% esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni e per il 50% esclusivamente ad opere di sistemazione e manutenzione montana che non siano di competenza dello Stato”.  In altri termini l'emendamento renderebbe obbligatorio quello che la legge istitutiva aveva lasciato alla scelta locale.

Le conseguenze
Senza entrare nel quadro più ampio, in particolare per quel che deve fare il BIM, oggi perlopiù fatto dalle Comunità Montane, resta da vedere quali sarebbero le opere di sistemazione e manutenzione montana che non siano di competenza dello Stato.
Intanto 63 anni fa le Regioni non c'erano e tutte le competenze in materia erano dello Stato. Con il passaggio parziale ma notevole di competenze alle Regioni , vanno escluse anche queste. Cosa si deve fare allora con quel 50%? Opere del tutto minori, in parte recuperabili nelle politiche ambientali. Un pasticcio di cui è bene si occupino i senatori alla prossima ripresa dei lavori parlamentari.
L'insidia
Attenzione alla scaltrezza. Vero, con Andreotti, che non si dovrebbe malignare ma magari si indovina.
Tutti i tentativi a livello parlamentare e regionale di mettere le mani non sui BIM ma sul loro malloppo, loro mentori pubblico e privato, sono stati contrastati e ridotti in cenere, in qualche caso con battaglie durissime, avendo però la fortuna di un quadro legislativo e normativo costruito primariamente dalla Corte Costituzionale. Non si può abbassare la guardia vigilando perchè i siluri potrebbero venire da diverse direzioni, fra cui potremmo anche mettere non solo i produttori idroelettrici che da novità nei BIM, qualsiasi tipo di novità, hanno tutto, attivandosi, da guadagnare

PS Alla firma sono associati alcuni degli incarichi ricoperti. Ciò in quanto vi è interesse per l'argomento anche fuori provincia)
 

Dossier BIM Autore Alberto Frizziero  Editore CCCVa  web La Gazzetta di Sondrio

http://www.gazzettadisondrio.it/files/allegati/dossierbim2008.pdf

Alberto Frizziero (già Presidente BIM, Direttivo nazionale ANCI, Consiglio Nazionale Uncem, Sindaco di Sondrio
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