COMUNITA' MONTANE, UNIONE DI COMUNI E IL RESTO

Seconda puntata. Il quadro legislativo di riferimento. Sondrio in posizione diversa

La prima puntata aveva per titolo "Aboliamo le Comunità Montane con il punto interrogativo e si concludeva così: "...il discorso diventa estremamente ampio, é quello del disegno generale sull'ordinamento che comprende anche una razionale revisione, se possibile, delle circoscrizioni comunali, peraltro secondaria rispetto a quella delle funzioni, in testa quello di cui nssuno mai parla - anche perché per parlarne bisogna conoscere il problema - ovvero lo Stato Civile. Già come problema preso a sé c'é da chiedersi chi prende in carico il personale ma soprattutto chi lo paga.

E adesso il discorso lo riprendiamo su due fronti, lasciando il più importante per secondo

Riprendiamo il discorso dalla fine della prima puntata là dove sostenevamo che le CC.MM. non avevano molto fiato. La realtà é che lo Stato, dopo averle generate (L 1102/1971) le ha ripudiate con una posizione molto pilatesca: 'io me ne lavo le mani, se volete potete sopprimerle, in caso contrario se ve le tenete sono affari vostri'. Da leggersi: ve le mantenete voi.

Come, a nostro avviso, la monaca di Monza 'le sventurate risposero' e dopo un notevole riordino che ne aveva fatte sparire il 40% facendo dire al Presidente dell'UNCEM (Unione Comuni Enti montani) 'Noi siamo l'unico livello istituzionale che ha ridotto (da 300 a 188) il numero di enti, i costi e i componenti degli organismi. E tutte le Regioni che hanno legiferato hanno riconfermato le Comunità montane' il che vuol dire che ne è stata riconosciuta l'importanza. Il secondo è che 'si configura sempre più con chiarezza il ruolo delle Comunità montane come agenzie di sviluppo del territorio, e non come quarto livello di governo'. Sono quindi organismi che aggregano piccoli Comuni di aree omogenee 'per la crescita e lo sviluppo del territorio e per la gestione associata di servizi'. Poi in realtà non é andata così alcune Regioni avendo rincorso il passaggio alle Unioni dei Comuni.

Le Unioni

Le aveva codificate il Decreto Legislativo 267/2000 all'articolo 32 ma ha provveduto a cambiarlo la recente legge n. 135 di quest'anno:

"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

Si delinea una soluzione che tranquilizzerebbe in primis il centinaio di dipendenti delle 5 nostre CC.MM. Ai quali non piaceva certo una situazione come quella ligure ove, soppresse le Comunità, i 145 dipendenti sono stati sistemati qua e là in questo o quell'Ente. La Lombardia aveva infatti imboccato una strada diversa da altre Regioni che hanno scelto la trasformazione delle Comunità in Unioni, anche se la crisi impedisce fin dopo il voto approfondimenti in mancanza di interlocutori. Questo anche se legge 113/2008 ma soprattutto la sentenza della Corte Costituzionale 237/09 e altri successivi provvedimenti hanno quantomenp fortemente ridimensionato l'Ente.

Il problema oggi che si pone ha una forte valenza tecnica in quanto un Comune i suoi servizi deve svolgerli in forma associata ma in teoria può scegliere fra C.M., Unione, convenzioni tenendo però presente che un Comune può partecipare ad una sola Unione.

Le Comunità le vediamo, in prima battuta, come Agenzie di servizi una parte delle attuali attività dovendole inquadrare in un più ampio contesto se si vuole non solo razionalizzare e risparmiare ma soprattutto se si intende cooperare per un futuro del tutto diverso.

Quanti hanno in varie occasioni applaudito chi parlava di autonomia riflettano sul risultato ottenuto che non é solo la sopravvivenza.

Come abbiamo avuto occasione di scrivere in questi mesi c'é arrivato un bel regalo natalizio, in anticipo.

Oggi l'articolazione istituzionale é la seguente:

Regioni - Città metropolitane - Province - Province nelle Regioni a Statuto speciale - Province Montane - Comuni. Per Sondrio e Belluno uno status speciale, accompagnato perdippiù da un altro importante fattore di cui parleremo nel prossimo numero.

Dovremmo fare con Belluno un gemellaggio molto stretto, anche con la formazione di un Comitato tecnico, snello e autorevole per esaminare il ventaglio di possibilità che si crea (senza spese, basta dire al mago informatico Fiorelli di predisporre uno streaming bidirezionale!).

Il prossimo numero documenteremo quella situazione con una serie di elementi di grande interesse.

Alberto Frizziero - 2.continua

L'indirizzo della prima puntata:

http://www.gazzettadisondrio.it/38451-sondrio_7_xi_aboliamo_le_comunita_...

Alberto Frizziero - 2.continua
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