Via le Province : unica materia che unisce le diverse forze politiche

In calce la discussione al Senato e nostra nota (in particolare cosa fare se ci fregano, noi e Belluno)

A ben vedere l’abolizione delle Province rappresenta l’unica materia che unisce le diverse forze politiche di questo paese, e sulla quale (guarda caso)  i lavori sembrano procedere speditamente.  A conferma di ciò, basta dire che sull’abolizione delle Province sono stati presentati ben 6 disegni di legge costituzionale (oltre al progetto di legge presentato dal Governo sulla riforma del titolo V.). Disegni di legge che la commissione affari costituzionali del Senato ha unificato in unico  testo, sul quale, nella giornata del 3 giugno u.s., sono stati presentati alcuni emendamenti (vedi resoconto sotto)

Di particolare interesse (si fa per dire) è l’emendamento presentato dall’on Lanzilotta – in calce il nostro commento, ndr -, con il quale verrebbe superato il concetto di Area Vasta a favore di quello di agenzia provinciale, la cui istituzione e/o modifica spetterebbe alla Regione per ambiti territoriali non inferiori a cinquecentomila abitanti. Qualcuno, anzi più di uno, potrebbe dire  che si tratta  solo di un disegno di legge e, soprattutto, di un mero emendamento. In effetti è vero, però è altrettanto vero che alcuni segnali indicano che il solco in questa direzione sia chiaramente tracciato. Non va dimenticato infatti che, martedì scorso, la Regione Calabria nell’approvare la nuova legge elettorale ha ridotto i cinque collegi (corrispondenti alle cinque Province) a tre: unificando, a tale scopo, Catanzaro, Crotone e Vibo in un unico collegio. Non solo, non sarà di certo sfuggito ai più che, tra i punti salienti della Riforma della Pa, vi sono il dimezzamento degli uffici territoriali dello Stato (obiettivo, peraltro, già previsto  dalla stessa legge Delrio)  e la mobilità obbligatoria . Insomma, non ci vuole molto per capire dove si vuole andare a parare. Ciò posto, il problema non riguarda solo il futuro lavorativo di migliaia di dipendenti (sia chiaro: non solo provinciali), ma anche quello del nostro territorio e dei nostri figli, tenuto conto che un eventuale sradicamento della presenza dello Stato nella provincia di Crotone come di altre non potrà di certo essere scevro di conseguenze per i suoi abitanti. 
L’auspicio, quindi, è che, su questo tema , tanto le forze politiche quanto quelle sociali possano fare fronte comune , avviando un serio ragionamento a difesa del territorio, il tutto per evitare di subire dall’alto scelte da parte di chi è poco interessato alle sorti della gente.
Vincenzo Malacari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Senato

Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 156 del 03/06/2014
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014 - 156ª Seduta
Presidenza della Presidente FINOCCHIARO
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.   
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(131) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri.  -  Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime 
(928) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI.  -  Soppressione di enti intermedi 
(1373) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CRIMI ed altri.  -  Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 
(1390) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARAN.  -  Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica 
(1407) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Doris LO MORO ed altri.  -  Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione 
(1448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo ROMANI ed altri.  -  Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province 
- e petizione n. 1124 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.  La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,10.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 131, 928, 1373, 1390, 1407, 1448
Art.  2
2.1
LANZILLOTTA
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I commi primo e secondo dell'articolo 114 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.
Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni."»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «, Province» aggiungere le seguenti: «e Città metropolitane»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «, le Province» aggiungere le seguenti: «e le Città metropolitane»;
d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le esercitano per ambiti non inferiori a quindicimila abitanti.
Per assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le Regioni, sentiti i Comuni interessati e sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, istituiscono le agenzie provinciali o metropolitane per àmbiti non inferiori, rispettivamente a cinquecentomila e a un milione di abitanti. Con la medesima procedura le Regioni possono sopprimere le agenzie provinciali o metropolitane o modificarne le loro circoscrizioni.
I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le funzioni comunali, la cui gestione è attribuita dalla legge statale o regionale alle agenzie provinciali o metropolitane, sono da queste gestite in via esclusiva.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117. Essa disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Lo Stato, le Regioni e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."»;
e) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane»;
f) al comma 4, lettera b), dopo le  parole: «alle Province,» aggiungere le seguenti: «alle Città metropolitane»;
g) al comma 4, lettera c), dopo la parola: «Province,» aggiungere le seguenti: «Città metropolitane»;
h) al comma 4, lettera d), dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane»;
i) al comma 5, alle parole: «, delle Province» premettere le seguenti: «, delle Città metropolitane».
Conseguentemente:
            a)  all'articolo 1, sostituire le parole: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni» con le seguenti: «Le Regioni e i Comuni»;
b) all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono determinati i criteri per la definizione degli ambiti territoriali delle agenzie metropolitane e provinciali, la composizione e nomina dei loro organi nonché le funzioni comunali la cui gestione è ad esse attribuita in via esclusiva, ed è disciplinato il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Ove entro i successivi sei mesi le province non risultassero soppresse e le agenzie provinciali non istituite, le relative funzioni sono attribuite al comune capoluogo ed è interrotta l'erogazione di qualsivoglia risorsa finanziaria dello Stato alle province».
2.2
MARAN
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al quarto comma, è premesso il seguente periodo: "Spetta alla legge regionale disciplinare sull'intero territorio regionale le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento."».
2.100
TORRISI, relatore
Al comma 7, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è abrogato».
Art.  3
3.0.1
ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il numero 3) è soppresso;
b) all'articolo 8, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: "29-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".
Art.  4
4.1
MARAN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Norme transitorie) - 1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle Province, sono trasferite alle Regioni, che possono con legge delegarle ai Comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.
2. I beni patrimoniali, le risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle Regioni, che possono trasferirli ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.
3. I Comuni ai quali sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati.».
4.2
CRIMI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Norme transitorie) - 1. Le Province cessano da ogni funzione loro attribuita entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:
a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;
b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c) anche in via transitoria, i tributi, le compartecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.
4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti alle province abolite nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».
4.3
BUEMI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La legge statale disciplina, in esecuzione dell'abolizione delle province di cui agli articoli 1 e 2:
a) l'attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni conferite alle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) il trasferimento, agli enti territoriali di cui al comma 1, del personale e delle altre risorse umane delle province soppresse, mantenendo l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente di destinazione, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale equiordinato, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
c) il trasferimento di beni patrimoniali e delle risorse strumentali e finanziarie delle province soppresse, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.».
4.4
CRIMI
Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Entro il termine di cui al comma 1,».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Decorso inutilmente il termine, ovvero nel caso in cui alla scadenza del termine non siano state adottate le disposizioni previste dalla legge di cui al comma 2 e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, funzioni, beni e risorse umane sono trasferiti alle regioni. La regione esercita le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».
4.5
CRIMI
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge dispone il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria.».?
4.6
MALAN
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le funzioni delle Province sono trasferite solo a enti i cui principali organi sono eletti dai cittadini.».
4.7
SERRA, CRIMI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La legge di cui al comma 2 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.».
4.8
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282.».
4.100
TORRISI, relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, sostituire la parola: «Norme» con la seguente: «Disposizioni»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «La legge disciplina» con le seguenti: «Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, sono disciplinati con legge».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nostra nota
L'on. Lanzillotta dovrebbe meditare sullo tsunami abbattutosi sul suo partito, 'Scelta Civica' quasi sparito dalla scena prima di uscire con tesi da dilettanti allo sbaraglio quale quella della 'Agenzia' o l'altra dei Comuni che devono avere almeno 15.000 abitanti. Osserviamo comunque che se non è zuppa è pan bagnato. Via le Province, così si dà in pasto a noi, 'popolo bue' l'impressione che si sia fatto qualcosa di serio, e che verrà pagato a caro prezzo, ma tutti, chi in un modo e chi in un altro si rendono conto che qualcosa occorre. Via la Provincia e al suo posto qualcos'altro. Pasticcioni!
E poi quello che ci riguarda. Sopprimono costituzionalmente le Province e allora la clausola a tutela di Sondrio e di Belluno che fine fa? Da presa in giro o, al più, da pannicello caldo?
Riuscissero a fregarci come farebbero i 78 Sindaci a restare al loro posto contribuendo così, di fatto, a fregare la nostra gente?
GdS

Editoriali