(D) COSA VUOLE LA FINANZIARIA DAI CONSORZI BIM: TRE AMMINISTRATORI IN TUTTO

Ma è ora di porre mano al nuovo Statuto

L’art. 2 della Finanziaria 2008, entrata in vigore il 1 gennaio, al 35° comma tratta l’argomento dei Consorzi BIM. Dopo la furia iconoclasta che ne voleva la soppressione con un vero e proprio furto ai titolari dei diritti in fatto di sovracanoni, e cioè i Comuni, ci si è resi conto a Roma che ci si stava mettendo su un pericoloso piano inclinato. Forse qualcuno si è anche deciso a leggere le sentenze della Corte Costituzionale in materia, fatto sta che la marcia indietro è stata notevole. Riportiamo, a documentazione, l’intero comma 35:

“ Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Vediamo dunque questo comma 729:

“729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sara' determinato con decreto….”

.Le norme scritte male continuano. Basta leggere il richiamo al comma 729 per chiedersi se allora gli amministratori del BIM dovranno essere tre o cinque. Sembra che il legislatore privilegi il tre ma le norme devono essere precise non a misura di interpretazioni, quelle che fanno felici gli avvocati.

Quindi Presidente e due assessori. Il problema però è un altro e cioè che cosa devono fare i BIM. Se spariscono Comunità Montane – non è il nostro caso – resta orfana la norma che prescriveva che i BIM impiegassero il fondo comune in base a piani e programmi delle Comunità.

Potrebbe essere l’occasione per rivisitare la materia che riguarda il BIM Adda, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale visto e considerato che in base ad esse il BIM non è affatto un “Ente esattore” e basta come spesso si sente dire. E’ l’occasione per il nuovo Statuto che sarebbe passato nel 1987, nel rispetto della Consulta, di esigenze di carattere provinciale e di quelle delle cinque Comunità se non fosse intervenuta la calamità. Nei successivi 20 anni i tentativi si sono succeduti ma senza esito. E’ tempo di decidere.

Alberto Frizziero

Alberto Frizziero
Editoriali