CREDIT AGRICOLE - Creval. Operazione conclusa
Riceviamo dal Credit Agricol e pubblichiamo tal quale:
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DELLA
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
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COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”)
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RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
RAGGIUNGIMENTO DEL 91,167% DEL CAPITALE SOCIALE
DELLA BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA
PROCEDURA DI SELL-OUT E DELISTING
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Milano/Parma, 28 aprile 2021. Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi
degli artt. 102 e 106, comma 4, del Testo Unico della Finanza promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A.
(“CAI” o l’”Offerente”) sulle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval”
o l’”Emittente” e, nel complesso, l’ “Offerta”).
Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato
loro attribuito nel documento d’Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 21771 del 22 marzo
2021 (il “Documento d’Offerta”) e disponibile, tra l’altro, sul sito internet dell’Offerente
(https://gruppo.credit-agricole.it/opa-creval) e sul sito internet messo a disposizione dal global information agent
Morrow Sodali S.p.A. (https://morrowsodali-transactions.com/).
Si ricorda che, come reso pubblico con comunicati ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti,
l’Offerente (i) in data 14 aprile 2021, ha incrementato il corrispettivo dell’Offerta fino a massimi Euro
12,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente)
per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, di cui Euro 12,200 fissi ed Euro 0,300 (il
“Corrispettivo Addizionale”) subordinati alla condizione che, ad esito dell’Offerta, l’Offerente e le
Persone che Agiscono di Concerto con lo stesso venissero a detenere una partecipazione complessiva
superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia 90%”) e (ii) in data 20 aprile 2021, ha
rinunciato a condizionare il pagamento del Corrispettivo Addizionale al superamento della Soglia 90% e,
di conseguenza, ha comunicato di corrispondere – in caso di perfezionamento dell’Offerta – un
corrispettivo di Euro 12,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi
distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione, a prescindere dal superamento della
Soglia 90%. Si ricorda altresì che, per effetto della rinuncia sub (ii), ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento
Emittenti, il Periodo di Adesione è stato automaticamente prorogato fino alle ore 17:30 (ora italiana) del
23 aprile 2021 (incluso). Conseguentemente, la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 26
aprile 2021, è ora fissata per il giorno 30 aprile 2021. Poiché la nuova Data di Pagamento cadrà dopo la
record date del Dividendo 2021 approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell’Emittente lo scorso
19 aprile, gli Azionisti che hanno aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come sopra
prorogato) consegneranno all’Offerente Azioni ex dividendo (vale a dire non inclusive della cedola relativa
al Dividendo 2021). Per maggiori informazioni sugli effetti della distribuzione del Dividendo 2021 sul
Corrispettivo (come sopra modificato) si rinvia al comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 20
aprile 2021 nonché al Documento d’Offerta (Sezione E, Paragrafo E.1).
Risultati definitivi dell’Offerta
Sulla base dei risultati definitivi comunicati dagli Intermediari Incaricati agli Intermediari Incaricati del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione (come sopra prorogato)
risultano essere state portate in adesione all’Offerta n. 62.232.666 Azioni, pari al 90,945% delle Azioni
Oggetto dell’Offerta e all’88,714% del capitale sociale di Creval avente diritto al voto.
Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento d’Offerta l’Offerente deteneva già n. 1.720.791
Azioni di Creval, rappresentative del 2,453% del capitale sociale di Creval, e (ii) nel periodo intercorrente
tra la Data del Documento d’Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato Azioni al di fuori
dell’Offerta, sulla base dei risultati dell’Offerta, per effetto del regolamento dell’Offerta stessa, CAI
giungerà a detenere complessivamente n. 63.953.457 Azioni di Creval, pari al 91,167% del capitale sociale
di Creval avente diritto al voto.
Condizione Soglia Minima e altre Condizioni di Efficacia
Con riferimento alla Condizione Soglia Minima, alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta sopra indicati,
l’Offerente conferma quanto già reso noto con il comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta diffuso
in data 23 aprile 2021, ossia che tale Condizione di Efficacia risulta avverata in quanto, per effetto delle
adesioni all’Offerta e tenuto conto delle Azioni dell’Emittente già detenute dall’Offerente, l’Offerente
verrà a detenere una partecipazione pari al 91,167% del capitale sociale dell’Emittente con diritto di voto.
Con riferimento alle altre Condizioni di Efficacia, l’Offerente rende noto che la Condizione MAC, la
Condizione Misure Difensive, la Condizione Atti Rilevanti e la Condizione Autorizzazioni (come definite
e descritte nel Documento d’Offerta alla Sezione A, Paragrafo A.1, cui si rinvia) risultano avverate.
L’Offerta, pertanto, è efficace e può essere perfezionata.
Corrispettivo e Data di Pagamento
L’Offerente ricorda che il Corrispettivo, come da ultimo modificato in data 20 aprile 2021, è pari ad Euro
12,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente)
per ciascuna Azione portata in adesione.
Si ricorda che la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 26 aprile 2021, è ora fissata per il
giorno 30 aprile 2021. Poiché tale Data di Pagamento cadrà dopo la record date del Dividendo 2021
approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell’Emittente lo scorso 19 aprile, gli Azionisti che
hanno aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come sopra prorogato) consegneranno
all’Offerente Azioni ex dividendo (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021).
Pertanto, secondo quanto indicato nel Documento d’Offerta (Sezione E, Paragrafo E.1) e nel comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 20 aprile 2021, gli Azionisti che hanno portato le loro Azioni in
adesione all’Offerta:
(i) hanno ricevuto, in data 28 aprile 2021, dall’Emittente, il Dividendo 2021, pari ad Euro 0,23 per
Azione; e
(ii) riceveranno, in data 30 aprile 2021, a fronte del trasferimento all’Offerente del diritto di proprietà
sulle Azioni, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, l’importo residuo di Euro 12,270
per ciascuna Azione portata in adesione, per un controvalore complessivo pari ad Euro
763.594.811,82.
Come indicato nel Documento d’Offerta (Sezione F, Paragrafo F.6), l’importo di cui al punto (ii) che
precede sarà corrisposto in denaro dall’Offerente sul conto indicato da IMI CIB (in qualità di
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) e sarà da questi trasferito agli
Intermediari Depositari che, a loro volta, pagheranno gli Aderenti o i loro rappresentanti in base alle
istruzioni impartite dagli Aderenti medesimi (o dai loro rappresentanti) nella Scheda di Adesione.
L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si intenderà adempiuta
nel momento in cui gli importi di cui al punto (ii) che precede siano stati trasferiti agli Intermediari
Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari
Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
Poiché la partecipazione che l’Offerente verrà a detenere nel capitale sociale dell’Emittente è superiore al
90%, ma inferiore al 95%, l’Offerente conferma che si sono verificati i presupposti per l’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. Come già dichiarato nel Documento d’Offerta,
l’Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni
delle Azioni dell’Emittente e adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
in relazione alle massime n. 6.196.237 Azioni rimanenti (le “Azioni Residue”), che rappresentano
l’8,833% del capitale sociale dell’Emittente. Si forniscono di seguito indicazioni sulle modalità e i tempi
con cui l’Offerente darà corso alla procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art.
108, comma 2, del TUF.
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita
Nell’ambito della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF, l’Offerente riconoscerà agli Azionisti che richiedano all’Offerente di acquistare le proprie Azioni
Residue ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF un corrispettivo per Azione Residua pari al Corrispettivo
dell’Offerta, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUF (il “Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF”). Per maggiori informazioni sul Corrispettivo per l’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, considerato che la Data di Pagamento del Corrispettivo
per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (come di seguito definita) cadrà dopo
la record date del Dividendo 2021, si veda la successiva sezione “Data e modalità di pagamento del Corrispettivo
per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF” del presente comunicato.
Il periodo nel corso del quale l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma
2, del TUF (il “Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita”), come concordato con Borsa
Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 3 maggio 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora
italiana) del giorno 21 maggio 2021 (estremi inclusi).
Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita e deposito delle relative Azioni ResidueI titolari di Azioni Residue che intendono richiedere all’Offerente di acquistare tali Azioni nell’ambito
della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (i
“Richiedenti”) dovranno sottoscrivere (secondo le procedure e le modalità indicate dagli Intermediari
Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ivi incluse le modalità di adesione a distanza)
e far pervenire a un Intermediario Incaricato, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste
di Vendita (ossia entro il 21 maggio 2021), l’apposita scheda (che sarà resa disponibile presso la sede
dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari
Incaricati e sul sito internet dell’Offerente) debitamente compilata in ogni sua parte (la “Richiesta di
Vendita”), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato.
Gli Intermediari Incaricati che raccoglieranno le Richieste di Vendita sono gli stessi Intermediari
Incaricati che hanno raccolto le adesioni all’Offerta.
I titolari delle Azioni Residue potranno altresì far pervenire la Richiesta di Vendita agli Intermediari
Depositari presso i quali siano già depositate le Azioni Residue di loro proprietà, a condizione che ciò,
unitamente al deposito delle Azioni Residue, sia effettuato in tempo utile per consentire agli Intermediari
Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati entro e non
oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.
Le Richieste di Vendita presentate dai titolari di Azioni Residue (o da coloro che abbiano il potere di
rappresentarli) nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono irrevocabili.
I Richiedenti dovranno essere titolari di Azioni Residue dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto
titoli presso uno degli Intermediari Depositari e dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari per il
conferimento di adeguate istruzioni al fine di richiedere all’Offerente di acquistare tali Azioni Residue
nell’ambito della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF. Ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le Azioni Residue non ancora
dematerializzate potranno essere oggetto di una Richiesta di Vendita previa consegna da parte dei titolari
dei relativi certificati azionari ad un Intermediario Depositario e conferimento di istruzioni per la
dematerializzazione e l’accredito su un conto titoli aperto presso lo stesso Intermediario Depositario.
La sottoscrizione della Richiesta di Vendita (secondo le procedure e le modalità indicate dagli Intermediari
Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ivi incluse le modalità di adesione a distanza)
varrà anche quale mandato e istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue
all’Intermediario Incaricato, o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue siano
depositate in conto titoli, a eseguire tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue
all’Offerente, anche attraverso conti transitori presso tali intermediari, se del caso.
Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Richieste di Vendita.
Resta ad esclusivo carico dei Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le
Richieste di Vendita e, se del caso, non depositino le Azioni Residue presso uno degli Intermediari
Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro il termine del Periodo di Presentazione
delle Richieste di Vendita.
Le Azioni Residue oggetto di una Richiesta di Vendita dovranno essere liberamente trasferibili
all’Offerente, nonché libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.
Qualora si intendano presentare Richieste di Vendita relative ad Azioni Residue gravate da usufrutto o
pegno, o sottoposte a pignoramento o a sequestro, o intestate a soggetto deceduto la cui successione
risulti ancora aperta, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni previste alla Sezione F,
Paragrafo F.1, Subparagrafo F.1.2, del Documento d’Offerta. Le Richieste di Vendita da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle
applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non
corredate dall’autorizzazione del tribunale competente in materia di tutela o curatela, saranno accolte con
riserva e saranno conteggiate ai fini della determinazione della percentuale ai fini dell’esercizio del Diritto
di Acquisto e della Procedura Congiunta solo se l’autorizzazione prevenga entro il termine del Periodo
di Presentazione delle Richieste di Vendita e in ogni caso il Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF sarà pagato solo una volta che l’autorizzazione sia stata ottenuta.
Potranno essere oggetto di Richieste di Vendita solo le Azioni Residue che risultino, al momento della
presentazione della Richiesta di Vendita, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli del
Richiedente e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso
Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto sul mercato
potranno essere oggetto di Richieste di Vendita solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle
operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione.
Per tutto il periodo in cui le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita risulteranno vincolate
all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e, quindi, sino alla Data di Pagamento
del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (come di seguito
definita), i titolari dei diritti sulle Azioni Residue potranno esercitare i diritti patrimoniali e i diritti
amministrativi relativi a tali Azioni Residue; tuttavia, i Richiedenti non potranno trasferire, in tutto o in
parte, le loro Azioni Residue e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di
pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto tali Azioni Residue. Nel corso del medesimo periodo,
non saranno dovuti da parte dell’Offerente interessi sul Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF.
Data e modalità di pagamento del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma
2, del TUF
Il trasferimento all’Offerente della titolarità delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita e il
pagamento ai Richiedenti del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF saranno effettuati il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia il 28 maggio 2021 (la “Data di Pagamento del
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF”).
Come indicato nel Documento d’Offerta (Sezione A, Paragrafo A.3), poiché la Data di Pagamento del
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF cadrà dopo la record date
del Dividendo 2021, i titolari di Azioni Residue che presentino Richiese di Vendita nel Periodo di
Presentazione delle Richieste di Vendita consegneranno all’Offerente Azioni ex dividendo (vale a dire non
inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021) e, pertanto:
(i) hanno ricevuto, in data 28 aprile 2021, dall’Emittente, il Dividendo 2021, pari ad Euro 0,23 per
Azione; e
(ii) riceveranno, in data 28 maggio 2021, a fronte del trasferimento all’Offerente del diritto di proprietà
sulle Azioni Residue, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, l’importo residuo di Euro
12,270 per ciascuna Azione oggetto della Richiesta di Vendita.
In particolare, alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 2, del TUF l’importo di cui al punto (ii) che precede sarà corrisposto in denaro dall’Offerente sul
conto indicato da IMI CIB (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle
Adesioni) e sarà da questi trasferito agli Intermediari Depositari che, a loro volta, pagheranno i Richiedenti
o i loro rappresentanti in base alle istruzioni impartite dai Richiedenti medesimi (o dai loro rappresentanti)
nelle Richieste di Vendita. L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo per l’Obbligo
di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF si intenderà adempiuta nel momento in cui gli importi di cui al punto (ii) che precede saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico
dei Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a
ritrasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ritardino tale trasferimento.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto
Come dichiarato nel Documento d’Offerta, qualora a seguito della procedura di adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente e le Persone che Agiscono
di Concerto venissero a detenere – per effetto dell’acquisto delle Azioni Residue per le quali siano
presentate Richieste di Vendita e ogni ulteriore Azione Residua eventualmente acquistata al di fuori della
procedura per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF entro il termine del Periodo
di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla legge vigente – una partecipazione
complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente eserciterà il Diritto di
Acquisto sulle rimanenti Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF e, contestualmente, adempirà all’Obbligo
di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli Azionisti che ne facciano richiesta,
mediante la Procedura Congiunta.
I termini della Procedura Congiunta, ove ne sussistano i presupposti, saranno concordati con CONSOB
e con Borsa Italiana e saranno comunicati dall’Offerente prima dell’inizio della Procedura Congiunta
stessa. La Procedura Congiunta, che verrebbe promossa tempestivamente dopo la Data di Pagamento
del Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, avrà ad oggetto la
totalità delle Azioni non possedute dall’Offerente ancora in circolazione a tale data e si concluderà con il
trasferimento all’Offerente della titolarità di ciascuna di tali Azioni. Il corrispettivo dovuto per le Azioni
acquistate a seguito dell’esercizio del Diritto di Acquisto e dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, in esecuzione della Procedura Congiunta, sarà uguale al
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, ai sensi dell’art. 111,
comma 2, del TUF.
L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di
Acquisto e, quindi, per l’esecuzione della Procedura Congiunta, nel comunicato relativo ai risultati della
procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art 108, comma 2, del TUF. Tale
comunicato conterrà informazioni circa (i) il numero di Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni,
sia di valore percentuale rispetto all’intero capitale sociale dell’Emittente), (ii) la modalità e i tempi con
cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta e (iii) le modalità e i tempi
del Delisting.
Delisting
A norma del Regolamento di Borsa, poiché ricorrono le condizioni di cui all’art. 108, comma 2, del TUF
per l’Obbligo di Acquisto, le Azioni saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario
(ossia opererà il Delisting) a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del
Corrispettivo per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito
indicato in relazione alla Procedura Congiunta (nel qual caso il Delisting interverrà nei tempi indicati
nell’ultimo paragrafo qui di seguito).
In seguito alla revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico
Azionario (ossia in seguito al Delisting), i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all’Offerta, ovvero
che non abbiano richiesto all’Offerente di acquistare le Azioni Residue in esecuzione della procedura di
adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di
strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare
il proprio investimento. Nell’eventualità invece in cui, a seguito dell’esecuzione della procedura di adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, sussistano i presupposti per l’esercizio del Diritto di
Acquisto e il contestuale adempimento all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF
e, di conseguenza, si dia corso alla Procedura Congiunta, Borsa Italiana, a norma dell’art. 2.5.1, comma
6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dell’Emittente dalla quotazione e/o il
Delisting, tenendo in considerazione i tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.
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IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O
DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE
GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.
L’Offerente ha promosso una offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie del CreVal
(le “Azioni” e, nel complesso, l’ “Offerta”).
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni del CreVal.
Prima dell’inizio del periodo di adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà un
“Documento d’Offerta” che gli azionisti del CreVal devono esaminare con attenzione.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e negli Stati Uniti d’America e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori
di azioni di CreVal. L’Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni del CreVal sono quotate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai
requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.
L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta
non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente
(tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione
o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la
posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri
Paesi, né in alcun altro modo.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non è e non dovrà essere
inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque
riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o
strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.
Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle
limitazioni di cui sopra.
Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta, non costituisce né
è parte di un offerta di acquisto, né di una sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi.
L’Offerente estenderà l’Offerta negli Stati Uniti d’America avvalendosi dell’esenzione “Tier I” ai sensi della Rule 14d-1(c) dello
U.S. Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e non sarà tenuto a rispettare la Regulation 14E prevista dalla medesima
legge.
L’Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con esso potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell’Offerta nel
rispetto delle disposizioni applicabili.
Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in
conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o
restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi
a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette
limitazioni. Profilo di Crédit Agricole Italia
Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l’Italia,
suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al
credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al
comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee
di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.300 punti
vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a oltre 78 Mld di euro di
finanziamenti.
Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e
Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit
Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS),
Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e
Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).
www.credit-agricole.it
Area Relazioni Esterne:
Elisabetta Usuelli – Elisabetta.Usuelli@credit-agricole.it
Vincenzo Calabria – Vincenzo.Calabria@credit-agricole.it
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