INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA 11 1 20 19
In vigore dal prossimo 28 gennaio gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di rientrare in Italia, attraverso la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito è la finalità della Legge n. 238 del 20 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2011. I benefici fiscali - che spettano dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 - consistono in una riduzione della base imponibile IRPEF: in sostanza, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche beneficiarie degli incentivi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 20% per le lavoratrici; 20% per i lavoratori. Alle persone che rientrano in Italia è garantita l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero. Le pratiche necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche sono curate dagli uffici consolari italiani. Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.