INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE 2013aprile20.22

PSR: Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" La misura 211 sostiene l'attività degli agricoltori nelle zone montane. Si tratta di un aiuto annuale dato agli agricoltori per compensarli dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi materiali che ostacolano l'attività agricola in montagna.

Quali gli obiettivi?

La misura 211, prevista dall'Unione Europea con il regolamento CE n. 1698/2005, si propone di:

- contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;

- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.

Tali aiuti mirano altresì a preservare le superfici agricole di montagna, in particolare quelle pascolive e foraggere.

Chi può fare domanda?

A) imprese agricole individuali:

- titolari di partita IVA;

- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

B) società agricole:

- titolari di partita IVA;

- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

C) società cooperative:

- titolari di partita IVA;

- iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

Per quali terreni è possibile ottenere l'indennità compensativa?

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 21 del bando.

A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità è erogata in funzione della superficie dichiarata e nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 7 del bando.

Quali sono le condizioni per poter ottenere il premio?

Il pagamento dell'indennità è subordinato:

alla natura e all'estensione delle coltivazioni;

al possesso dei terreni;

al rispetto del regime delle quote latte;

al rispetto della "condizionalità";

al rispetto del rapporto UBA/ha di superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UBA/ha;

all'impegno a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.

Quando presentare la domanda?

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio 2013.

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.12, serie ordinaria del 22 marzo 2013.

Come presentare la domanda?

Esclusivamente per via informatica attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Informazioni

Massimo Rabai - massimo_rabai@regione.lombardia.it

Economia