NUOVE NORME SUI COSIDDETTI 'PRECURSORI DI DROGHE' 11 3 20 9

Si tratta delle sostanze per usi normali che possono essere utilizzate per ricavarne droghe

Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d'abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi. Per questo è opportuno riconoscere e proteggere il commercio lecito di tali sostanze e prevenirne la diversione a fini illeciti. L'obiettivo è trovare un equilibrio fra le azioni volte a impedire la produzione di droghe illegali e quelle volte ad evitare gli ostacoli al commercio legittimo dei prodotti chimici. Un controllo efficace dei prodotti chimici usati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope costituisce un importante strumento per lottare contro il traffico di stupefacenti. D'ora in poi i precursori di droga saranno soggetti ad autorizzazioni e controlli, al di fuori dei quali produzione, commercio e detenzione diventano illegali. La lista delle sostanze - utilizzate dai narcotrafficanti per la produzione di droghe - è stata predisposta dall'Unione europea- ed è ora contenuta nel decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla normativa europea del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Gli operatori che intendono immettere sul mercato tali sostanze devono nominare un responsabile della commercializzazione le cui generalità devono essere notificate al Ministero della salute, e munirsi di una licenza di validità triennale rilasciata dallo stesso Ministero.

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