LA LEGGE PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO
Sospensione degli sfratti per otto mesi in via generale e per diciotto mesi nel caso di immobili
concessi in locazione da grandi proprietà. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli sfratti per
morosità. Lo prevede la legge 8 febbraio 2007, n. 9 recante ''Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio scorso. La sospensione delle esecuzioni opera unicamente nei confronti di conduttori
che abbiano i seguenti requisiti: reddito familiare lordo inferiore a 27 mila euro; mancanza da
parte del nucleo familiare disagiato di un'altra abitazione nella Regione di residenza; essere o
avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, ovvero malati terminali, ovvero
portatori di han dicap con invalidità superiore al 66 per cento; avere nel proprio nucleo familiare figli
fiscalmente a carico. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il provvedimento si riferisce ai
Comuni capoluoghi di Provincia; ai Comuni confinanti con oltre 10 mila abitanti; ai Comuni ad alta
tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003.
NLG