Gli idroelettrici ridono, i Comuni piangono. Le due novità

E' bene che a questo punto entrino massicciamente in campo ANCI, UNCEM, FEDERBIM

Gli idroelettrici ridono, i Comuni piangono. Le due novità

-   Prima stilettata

Da “Quindici Federutility” apprendiamo una notizia - ma ce ne sono due – che fanno andare di traverso quello che si sta bevendo o mangiando. In termini semplici i Comuni non debbono incassare niente da chi fa impianti da fonti rinnovabili, quindi per noi gli idroelettrici. Lapidario il Tribunale superiore delle acque che con sua sentenza stabilisce che i produttori debbono già pagare canoni, sovracanoni BIM e sovracanoni rivieraschi per cui non c'è ragione alcuna perchè i produttori debbano pagare per ulteriore ragione che, secondo il TSAP non esiste. IL COMUNE CONDANNATO A RESTITUIRE QUANTO VERSATOGLI!

E' bene che a questo punto entrino massicciamente in campo ANCI, UNCEM, FEDERBIM per studiare le contromosse.

Da “Quindici Federutility”

“Le clausole che prevedono la corresponsione di royalty ai Comuni da parte di chi realizza impianti da fonti rinnovabili sono “prive di causa” e quindi nulle. Lo ha confermato il Tribunale superiore delle acque pubbliche rigettando l’appello proposto dal Comune di Pietraporzio (CN) contro la sentenza del Tribunale delle acque del Piemonte che lo aveva condannato a restituire le somme già versate da un’impresa idroelettrica. A renderlo noto è lo studio legale GiusPubblcisti Associati (GPA), che sottolinea come si tratti di una decisione rilevante per il settore delle fonti rinnovabili, nel quale “stenta a sradicarsi l’impropria prassi della conclusione di accordi con i Comuni che hanno quale scopo unico o principale la deviazione verso l’ente locale di parte delle incentivazioni riconosciute dallo Stato alla produzione di energia pulita, quale implicita contropartita alla rinuncia dei Comuni a contestare la localizzazione degli impianti”. La controversia aveva ad oggetto un impianto idroelettrico ma le questioni di diritto trattate e risolte sono applicabili anche al settore eolico, fotovoltaico e comunque a tutte le fonti rinnovabili. Secondo la sentenza, le convenzioni e le clausole che prevedono la corresponsione di royalty a favore dei Comuni sono nulle in quanto prestazioni patrimoniali - diverse da quelle sole e tassative ammesse per legge (quali l’Imu o, nel caso degli impianti idroelettrici, i canoni e sovracanoni per l’uso delle acque) - distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la disciplina comunitaria”.

-   Seconda stilettata

La prescrizione ridotta ad un quinquennio (sentenza 22/16). Ci sono arretrati da sistemare per i sovracanoni, almeno questa è la situazione di Comuni e altri soggetti. Finora il termine era 10 anni. Non si poteva oggi far valere ragioni, anche se legittime, la cui data però risalisse a, poniamo, 10 anni e un giorno.

Possono esserci tutte le motivazioni di questo mondo ma la solfa è la stessa. Due decisioni, tutte e due favorevoli ai produttori Attendiamo sviluppi, sperando che ce ne siano.

GdS

 

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