Rifornimento a Livigno con “serbatoio normale”? No per la Corte europea

Per il sen. Grosio quel che vale per i tedeschi – sentenza - dovrebbe valere anche per gli italiani

Sono passati alcuni mesi dal pubblico appello degli autotrasportatori locali, obbligati a pagare le imposte sul carburante acquistato a Livigno negli anni scorsi, e già regolarmente dichiarato, sulla base della discrepanza della definizione di ‘serbatoio normale’; otto settimane dall’interrogazione che il senatore Jonny Crosio aveva presentato ai ministri per le Infrastrutture e i trasporti, Maurizio Lupi, e per l’Economia e le finanze, Pier Carlo Padoan. È di ieri la sentenza della Corte di giustizia europea che si è espressa sulla controversia dell’autorità tedesca che pretendeva di tassare il carburante che un’impresa di autotrasporti comprava in Olanda, dove il prezzo è più basso, perché contenuto in un serbatoio fatto installare successivamente all’acquisto.

“La questione è analoga a quella posta dai nostri autotrasportatori che fanno il pieno di carburante a Livigno – spiega il senatore Crosio –: per il fisco tedesco il serbatoio non montato dal costruttore non rientra tra i serbatoi normali definiti nella direttiva di riferimento e non può quindi usufruire dei benefici in materia fiscale previsti. Il pronunciamento della Corte di giustizia europea però è chiaro:  quanto disposto dall’articolo 24 della direttiva vale anche per i serbatoi installati in modo permanente, parificati a quelli di serie. Ciò significa che, come sostenuto, i nostri autotrasportatori hanno operato nella più completa legalità, attenendosi rigidamente alle prescrizioni di legge. Dopo questa sentenza – conclude il senatore Crosio – sono fiducioso riguardo a una soluzione positiva della vicenda con l’annullamento di tutte le sanzioni. Ritengo che sia dovere di uno Stato agevolare i lavoratori onesti invece di porre ostacoli su ostacoli che mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese, soprattutto in un momento di crisi”.

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