1 10 LEGGE 191/2009 OVVERO LA FINANZIARIA: QUALCHE NOTIZIA DI NOSTRO INTERESSE PER COMUNI, PROVINCIA, COMUNITA' MONTANE
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205) (GU n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n.243). Vediamo gli articoli che ci interessano direttamente:
ENTI LOCALI
In base all'articolo due, comma 183, ci sono riduzioni di contributi per Comuni e provincia, a crescere nel triennio. Dopo di che l'art. 184 in relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183 prescrive che il numero dei consiglieri comunali sia ridotto del 20 per cento (l'entità della riduzione é determinata con arrotondamento all'unità superiore). Poi al c. 185: "Il numero massimo degli assessori comunali é determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali é determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore".
(186) I comuni devono provvedere a:
a) soppressione della figura del difensore civico
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento (problema che non riguarda la Valtellina)
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
COMUNITÀ MONTANE: NIENTE SOLDI (IL 30% VA AI COMUNI)
"187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle
citate disposizioni di legge relative alle comunità montane é assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare."