SRL. Entro il 16 la nomina dell'organo di controllo (Sindaco o Revisore)
SRL: nomina organo di controllo entro il 16 dicembre
Le società a responsabilità limitata che rientrano nei parametri previsti dall'art. 2477 c.c. (come modificato dall'art. 379 del D.Lgs. 14/2019) devono nominare l'organo di controllo (sindaco o revisore) entro il 16 dicembre 2019 con assemblea ordinaria dei soci.
La domanda di iscrizione dell'organo di controllo al Registro Imprese deve essere presentata, a cura degli amministratori, entro 30 giorni dalla data della nomina.
La verifica delle previsioni statutarie al riguardo, nonché l’eventuale necessità di procedere alle modifiche correlate, è in capo alla società, con eventuale ausilio di un notaio o di un consulente.
Approfondimento
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha esteso alle s.r.l. l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico (sindaco unico).
In particolare la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni:4 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
La nuova norma è applicabile, oltre che alle società a responsabilità limitata, anche alle società cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l. (la maggioranza).
In sede di prima applicazione, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si considerano i due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, cioè gli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.
Se l’assemblea dei soci non delibera la nomina, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.
Gli amministratori che non provvedono alla convocazione dell’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2631, comma 1, c.c. (da 1.032,00 a 6.197,00 euro.).
Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongono determinate attività in capo all’organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).
Ultimo aggiornamento: 09/12/2019