SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5,1 IL DECRETO DI NUOVA DEFINIZIONE COMUNITARIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (QUASI TUTTE LE NOSTRE IN PROVINCIA)

Curiosamente il decreto reca la data del 6 dicembre 2005 e la firma del Ministro di allora Letizia Moratti

Ritenuta la necessita' di recepire, ai fini delle agevolazioni

la nuova definizione di piccola e media impresa di cui alla

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE il decreto definisce come stabilire la dimensione e la classificazione delle imprese.

Diamo interamente l’art. 2:

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle

medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da

imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di

euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola

impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce

microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3

sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto

economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,

s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli

importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di

servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',

diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta

sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con

il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo

patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo

determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola

dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono

il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa

integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al

comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli

dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente

la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le

imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla

redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per

quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi

presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base

del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i

criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1974, n. 689 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del

codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di

unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di

dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a

tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il

periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i

dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della

domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio

ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita'

ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata

la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente

il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale

risultanti alla stessa data.

8. Le imprese sono considerate autonome, associate o collegate

secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 9, 10 e

11.

9. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate

ne' collegate ai sensi dei successivi commi 10 e 12.

10. Sono considerate associate le imprese, non identificabili

come imprese collegate ai sensi del successivo comma 12, tra le quali

esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure

insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o

dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere

raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate

qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito

elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano

individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale

di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti

regolare attivita' di investimento in capitale di rischio che

investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il

totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa

impresa non superi 1.250.000 euro;

b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza

scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo

regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a

10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

11. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia

associata, ai sensi del comma 10, ad una o piu' imprese, ai dati

degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale

dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale

di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto

detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu'

elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate

immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu'

elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese

associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente

aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali

imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati gia'

ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione

sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di

redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa

e' ripresa tramite consolidamento.

12. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una

delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza

dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti

sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea

ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu'

di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare

un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali

contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri

soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

13. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia

collegata, ai sensi del comma 12, ad una o piu' imprese, i dati da

prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio

consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente

collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti

consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati

dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati

e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di

esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura

proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese

collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime

- a meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti

consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui

al comma 11.

14. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di

sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in

possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle

risultanze del registro delle imprese.

15. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 10,

un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25%

o piu' del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti

direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure

congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto

sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano

detenuti per il tramite di una o piu' imprese.

16. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui

il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti

impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima

dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese

associate e/o collegate.

Seguono gli allegati comprendenti anche gli schemi di calcolo.

Red

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