Ticino. Per i frontalieri cresce l'imposta

Decisioni parlamentari del 5 novembre 2014. Un segnale di insofferenza perchè sono troppi?

Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi oggi (5 XI) a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha:

- approvato, con 53 sì, 5 no e 5 astensioni, la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (Moltiplicatore dal 78 %al 100% per i frontalieri che rientrano ogni giorno a casa loro, entro i 20 km dal confine) annessa al messaggio n. 6985 (relatrice per la Commissione speciale tributaria: Michela Delcò Petralli);
approvato, con 50 sì, 8 no e 6 astensioni, il decreto legislativo...

L'incremento del prelievo non è rilevante ma, come osservato da qualcuno dei pochi che hanno votato contro, sta crescendo nel Cantone una insofferenza nei confronti dei frontalieri anche perchè là si ritiene che siano aumentati troppo. Pubblichiamo alcuni stralci, della relazione al Parlamento, chiamata 'Messaggio', quelli di ns. interesse:

Messaggio 6985 17 settembre 2014 FINANZE E ECONOMIA - Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 - Moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte

Signor Presidente, signore e signori deputati,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) che si rendono necessarie in relazione alla decisione del 12 marzo 2014 del Gran Consiglio1.

I. Osservazioni preliminari
Il 12 marzo 2014 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza2 sull’iniziativa parlamentare generica presentata da Marco Chiesa e cofirmatari per il gruppo UDC “Aggiornare il moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte”.
Nel citato rapporto si postulava l’introduzione di un moltiplicatore unico applicabile a tutti i contribuenti tassati alla fonte, lasciando all’Esecutivo la facoltà di effettuare le modifiche legislative necessarie per implementare le nuove norme.

DALLE DISCUSSIONI PARLAMENTARI SI PUÒ EVINCERE CHE LA VOLONTÀ DEL PARLAMENTO È QUELLA DI PREVEDERE UN NUOVO MOLTIPLICATORE UNICAMENTE PER I LAVORATORI FRONTALIERI..
In effetti, i residenti con permesso B (dimoranti) e i permessi G (frontalieri) con rientro settimanale potrebbero sollevare la questione della disparità di trattamento rispetto ai domiciliati se anche per essi si passasse al 100%. Questo non è il caso, dato che per dette categorie di contribuenti il quadro fiscale rimarrà sostanzialmente immutato rispetto ad oggi.
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4Per quanto attiene l’aliquota effettiva, riteniamo che il 100% sia più vicino al livello d’imposizione nel luogo di residenza dei frontalieri e concorra a coprire i costi d’infrastruttura che, ricordiamo, rientrano nella definizione del ristorno all’Italia.
Valutate le conseguenze finanziarie, amministrative e i rischi legali, che erano già stati esposti alla commissione e sono stati ripresi sia dalla commissione speciale stessa sia nel dibattito parlamentare, riteniamo opportuno allestire delle nuove tabelle DA APPLICARE UNICAMENTE A QUESTA TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI.

Dai lavori parlamentari si desume inoltre che occorre stabilire una nuova chiave di riparto che non abbia alcun riferimento diretto a un Comune particolare.
Il principio della parità di trattamento è dunque centrale nel presente disegno di Legge.
Ai frontalieri, in assenza di un domicilio o dimora fiscale in uno specifico comune, non possono essere applicate le stesse regole in uso per i contribuenti assoggettati illimitatamente in funzione di un’appartenenza personale.

In questa sede si ricorda che, a ragione di un’appartenenza economica alla territorialità fiscale cantonale, un frontaliere non è un contribuente illimitatamente imponibile nel Cantone. Egli è quindi imposto limitatamente sul reddito da attività lucrativa esercitata nel Cantone.

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II. Ripercussioni finanziarie
Alfine di poter quantificare l’impatto finanziario di questa misura la Divisione delle contribuzioni ha fatto capo ai dati disponibili delle persone assoggettate alla fonte con rientro giornaliero. Sulla base di questi dati è emerso un maggior incasso totale di circa fr. 20 milioni, di cui:
circa fr. 7.8 milioni quota parte da riversare all’Italia, in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 1974;
circa fr. 4.3 milioni quota parte Cantone (commissione per incasso);
circa fr. 7.9 milioni quota parte Comuni

Sia la commissione speciale tributaria sia il Gran Consiglio quando discussero e si determinarono sull’iniziativa parlamentare generica “Aggiornare il moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte” erano perfettamente consapevoli del fatto che l’incremento del gettito delle imposte alla fonte derivante dall’adozione di un moltiplicatore comunale del 100% avrebbe comportato un conseguente aumento dell’importo del ristorno all’Italia.
Questo aspetto non può dunque essere ora una sorpresa.

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Entrata in vigore
Si propone di far entrare in vigore le modifiche legislative al 1° gennaio 2015.

Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, M. Bertoli, Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 settembre 2014 n. 6985 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 106 cpv. 2

2Le aliquote d’imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L’imposta comunale è calcolata secondo l’onere fiscale medio del Cantone. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2.

Art. 114 cpv. 2 (nuovo)

2Per i frontalieri, l’imposta comunale corrisponde all’ammontare dell’imposta cantonale.

Art. 276 cpv. 2

2Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. Resta riservato l’articolo 114 capoverso 2.

Art. 277 cpv. 3bis (nuovo)

3bisI frontalieri assoggettati nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica, devono l’imposta al Cantone. Il Cantone assegna una quota dell’imposta ai Comuni, in base a una chiave di riparto intercomunale, stabilita dal Consiglio di Stato,

Art. 278 cpv. 3

3In caso di appartenenza economica l’assoggettamento all’imposta comunale comincia con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune e cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale tali elementi sono stati estinti. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone, per i quali l’assoggettamento nel Comune di situazione dell’immobile cessa con l’inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In quest’ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale. Per i frontalieri l’assoggettamento all’imposta comunale comincia dal primo giorno d’inizio dell’attività lucrativa e cessa con la fine dell’esercizio dell’attività lucrativa nel Cantone.

Entrata in vigore 1.1.2015

 

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