Gelate. Poche speranze

L'unica sarebbe una (difficile) deroga. Qualcosa si dovrebbe fare in Valle!

'AUSPICIO E' CHE SI POSSA PREVEDERE DEROGA CON LEGGE AD HOC'

(Lnews - Milano, 02 mag) "Sui danni alle colture provocati dalle
improvvise gelate dei giorni scorsi, la Direzione Generale
Agricoltura ha prontamente provveduto ad allertare gli Uffici
Territoriali Regionali (Utr), che sono competenti sulla raccolta
delle segnalazioni, la delimitazione delle aree colpite e la
prima valutazione dei danni. Questo iter, tuttavia, ha uno scopo
puramente esplorativo, in quanto non vi sono i presupposti di
legge per l'attivazione di interventi compensativi ex post".
Lo ha chiarito l'assessore all'Agricoltura della Lombardia,
Gianni Fava, onde evitare illusione fra gli agricoltori colpiti
dal maltempo e dal brusco abbassamento delle temperature che ha
compromesso in alcune aree della Lombardia gli organi fiorali e
le gemme di neoformazione delle colture frutticole e della vite,
ma anche - in alcuni casi - le colture orticole a semina
primaverile.
La normativa che disciplina gli interventi pubblici in materia
di gestione dei rischi in agricoltura, ha ricordato Fava, "vieta
infatti qualsiasi intervento compensativo per danni alle colture
ed eventi assicurabili in forma agevolata, ossia per le quali e'
possibile stipulare polizze assicurative che godono del
contributo pubblico sul pagamento dei premi".

LA NORMATIVA - L'evento "Gelo e brina", ai sensi del decreto
legislativo 102/2004, e' assicurabile in forma agevolata e per
tale motivo non risarcibile in forma compensativa. Inoltre, le
polizze agevolate che godono di un sostegno pubblico sul
pagamento del premio assicurativo nella misura massima fino al
65%, prevedono una soglia di danno superiore al 30% da applicare
sull'intera produzione assicurata per Comune.
La quantificazione del danno viene cioe' valutata con riferimento
al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e
resa assicurata tenendo conto anche della eventuale
compromissione della qualita'. Pertanto, danni inferiori al 30%
(sull'intera produzione assicurata nello stesso Comune) non sono
risarcibili.

LA TEMPISTICA -  Le aziende entro 20 giorni dalla fine
dell'evento devono segnalare il  danno all'UTR competente, il
quale entro 40 giorni dalla stessa data dell'evento deve
inoltrare la documentazione alla Direzione Generale Agricoltura
della Lombardia.

DEROGA APPLICATA IN CASI ANALOGHI - "Pur consapevole che ad oggi
non e' possibile per la Regione intervenire - ha specificato di
nuovo l'assessore Fava - auspico tuttavia che il governo
preveda, attraverso una legge ad hoc, una deroga che e' gia' stata
applicata nel recente passato, per eventi calamitosi di portata
nazionale o interregionale".
E' il caso della nevicata del gennaio scorso, che ha interessato
il Centro-Sud. Nell'occasione lo stato ha consentito il ricorso
agli interventi compensativi, nonostante gli eventi e i beni
oggetto di danno (colture e/o strutture) fossero assicurabili in
forma agevolata. "Tenuto conto del peso dell'agricoltura al Nord
e dei danni riportati - ha commentato Fava - ritengo che il
governo dovrebbe applicare i medesimi principi per tutelare gli
imprenditori del Nord". (Lnews)

Economia