A PROPOSITO DI COMPENSI E CESSIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' PUBBLICHE ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE (Legge 133)

Il 112/08, ora convertito nella Legge 133, detta precise disposizioni circa gli adempimenti e le scadenze per i rapporti tra enti locali e società partecipate. Dal primo gennaio 2009, il massimo dei compensi attribuibili ai componenti dell'organo amministrativo delle società a totale partecipazione di enti locali è fissato al 70% per il presidente e al 60% per i consiglieri, dell'indennità spettante al sindaco o presidente della provincia.

L'indennità di risultato, vincolata al conseguimento di utili e deliberata dall'assemblea, non potrà superare il doppio del compenso ed è concessa al presidente e a.d.. Vietati gli emolumenti a favore di amministratori pubblici componenti di organi di amministrazione di società di capitale partecipate dallo stesso ente. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale omnicomprensivo attributo al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione non sarà superiore: per il presidente all'80% e per i consiglieri al 70% delle indennità spettanti al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti di soci pubblici.

Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati il compenso lordo annuale omnicomprensivo attributo al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione, non sarà superiore per il presidente all'80% e per i consiglieri al 70% delle indennità spettanti al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti di soci pubblici, elevato di un punto percentuale ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società dove la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di 2 punti percentuali ogni 5 punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi da enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

Inoltre, dall'1/01/2009, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente devono ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008 le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori. La limitazione dei compensi non si applica alle società quotate in Borsa.

A decorrere poi dal 60mo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 133/08, (21/10/2008) le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali devono assumere personale e conferire incarichi dopo procedure selettive analoghe ai concorsi pubblici.

15 - Federutility

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Economia