DEPURAZIONE, SOGGETTE A BOLLO LE DOMANDE DI RIMBORSO SE NON CI SONO GLI IMPIANTI

Le istanze di rimborso della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione - laddove non vi è la copertura effettiva del servizio - sono soggette all'imposta di bollo. Questo perché la quota di tariffa ha natura privatistica e non tributaria. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 98/E diffusa nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate.

Il quesito rivolto all'Agenzia prende le mosse dalla sentenza 335/2008 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina del servizio idrico integrato, nella parte in cui impone il pagamento della quota relativa alla depurazione anche negli ambiti privi di impianto centralizzato. Si chiedeva, quindi, se le istanze dovessero o meno scontare il bollo. L'Agenzia ha innanzitutto ricordato come, in linea generale, le istanze rivolte allo Stato e agli enti territoriali debbano scontare il bollo sin dall'origine. Fanno eccezione le domande di rimborso di tributi indebitamente versati. Al riguardo, il documento di prassi ha avuto gioco facile nel rilevare che, proprio ai sensi della sentenza 335, la tariffa del servizio idrico integrato ha natura corrispettiva e non tributaria. Da qui la conclusione nel senso dell'assoggettamento a bollo.

Va ricordato che i rimborsi non possono mai andare indietro oltre il 3 ottobre 2000, poiché è solo da quella data che la tariffa ha assunto una connotazione privatistica. E va infine segnalato che la materia dei rimborsi è stata da ultimo disciplinata nell'articolo 8 sexies del Dl 208/08, come modificato dalla legge di conversione 13/09.

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