Ritorna l'obbligo di indicare la provenienza dei prodotti alimentari.

Dispiacerà alle multinazionali ma l'importante è che piace ai consumatori

L'etichetta sui prodotti alimentari è fondamentale per sapere da dove arriva quello che poi andiamo a mettere sotto i denti o ad ingurgitare quel che è liquido (anche se poi poco seriamente in molti prodotti l'indicazione c'era ma occorreva il microscopio per riuscire a leggerla . Era prescritta in Italia ma poi era arrivata l'Europa. Molto sensibile alle grandi multinazionali aveva sì normato la materia ma limitando l'obbligo al responsabile legale del marchio. E così il tal prodotto poteva essere il risultato di farina di Adria, olio dell'Andalusia, burro della Baviera, sale del foggiano, pomodori di Aversa, radicchio di Chioggia, formaggio reggiano e così via. Il tutto senza che il consumatore potesse sapere quel che mangiava da dove veniva.  E' a fine dicembre del 2014 lassù avevano varato il “Regolamento Ue 1169/2011” che vanificava la legge italiana stabilendo che l'indicazione del luogo di produzione o di confezionamento era facoltativa. Felici come Pasqua le multinazionali che così questa rottura di scatole dell'indicazione l'han levata subito. Rottura per loro, sberla in faccia ai consumatori.
Adesso si torna, per fortuna, indietro. Infatti:
Il Governo ha provveduto. 
Quarto punto, infatti,  all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di ieri, 15 settembre: "4. Indicazione obbligatoria in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati"

 "Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015 (Presidenza del Consiglio, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute – esame definitivo)".

Il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché delle proposte di modifica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano".

Contraria naturalmente Federalimentare ma a tutela di chi? Hanno così vergogna a dire da dove viene il tal prodotto? Hanno da nascondere qualcosa? Imitino le nostre aziende valtellinesi che c'è piena leggibilità sui loro prodotti!
Red

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L'immagine che pubblichiamo non ha carattere pubblicitario, diretto o indiretto. Facciamo invece vedere al lettore un buon esempio di comunicazione ai consumatori. C'è da dire che per presenza e per chiarezza di lettura la linea "Primia" merita apprezzamento (ndr)

 

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