Protezione delle IGT

Il
Consiglio CE ha approvato il Regolamento 8 aprile 2003, n.692
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del
17 aprile 2003, L 99)
che modifica il regolamento (CEE) n.2081/92 relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Ne pubblichiamo le premesse rinviando gli interessati al testo, 
consultabile all'indirizzohttp://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

LE CONSIDERAZIONI

(1) Il regolamento (CEE) n.2081/92 non si applica né ai prodotti
del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose. Per evitare
un'assenza di protezione, sembra tuttavia opportuno includere
l'aceto di vino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo
1. Per rispondere alle attese di taluni produttori, risulta
inoltre necessario ampliare l'elenco di prodotti agricoli di cui
all'allegato II del regolamento (CEE) n.2081/92. È altresì
opportuno includere nell'elenco di cui all'allegato I del
suddetto regolamento le derrate derivanti da prodotti
dell'allegato I del trattato sottoposti a lieve trasformazione.

(2) L'allegato I del regolamento (CEE) n.2081/92, contenente i
prodotti alimentari che possono essere registrati, include fra
l'altro le acque minerali naturali e le acque di sorgente.
L'esame delle domande di registrazione ha evidenziato molteplici
problemi. Essi riguardano l'esistenza di nomi identici per acque
distinte, l'esistenza di nomi di fantasia che non sono coperti
dalle disposizioni del suddetto regolamento, nonché il fatto che
i nomi di cui trattasi mal si prestano alla registrazione ai
sensi di tale regolamento, in particolare tenuto conto delle
conseguenze derivanti dall'articolo 13. Tali problemi hanno
suscitato molteplici conflitti pratici al momento
dell'attuazione del suddetto regolamento.

(3) Le acque minerali e le acque di sorgente sono già oggetto
della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in
materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali
naturali. Benché tale direttiva non abbia esattamente la stessa
finalità del regolamento (CEE) n.2081/92, essa offre tuttavia
una regolamentazione sufficiente a livello comunitario delle
suddette acque minerali e acque di sorgente. Non è pertanto
opportuno registrare le denominazioni relative a tali acque. È
opportuno dunque sopprimere le acque minerali e le acque di
sorgente dall'allegato I del regolamento (CEE) n.2081/92. Dato
che talune denominazioni erano già state registrate ai sensi del
regolamento (CE) n.1107/96 della Commissione, del 12 giugno
1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di
cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio, per evitare ogni pregiudizio è opportuno prevedere un
periodo transitorio fino al 31 dicembre 2013, trascorso il quale
tali denominazioni non faranno più parte del registro previsto
all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.2081/92.

(4) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n.2081/92 stabilisce un
elenco non esaustivo di elementi che qualunque disciplinare deve
contenere.In taluni casi, per preservare le caratteristiche
tipiche dei prodotti ovvero assicurarne la rintracciabilità o il
controllo, il condizionamento deve aver luogo nella zona
geografica delimitata. Appare quindi opportuno prevedere
esplicitamente la possibilità di includere tra gli elementi del
disciplinare le disposizioni relative al condizionamento,quando
tali circo-stanze si presentano e sono giustificate.

(5) È opportuno risolvere in maniera adeguata, soprattutto al
fine di salvaguardare il patrimonio dei produttori degli Stati
membri, i casi di denominazioni geografiche totalmente o
parzialmente omonime sia per quanto riguarda denominazioni
conformi ai criteri di registrazione sia per quelle che, pur non
essendo conformi a tali criteri, soddisfano tuttavia talune
condizioni di utilizzazione precisamente stabilite.

(6) È opportuno adattare il riferimento alla norma EN 45011 che
figura all'articolo 10 al fine di prevedere eventuali successive
modifiche.

(7) Qualora, per motivi debitamente giustificati,
un'associazione o una persona fisica o giuridica desideri
rinunciare alla registrazione di un'indicazione geografica o di
una denominazione d'origine, è opportuno prevedere la
cancellazione della denominazione in causa dal registro
comunitario.

(8) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS,1994,
oggetto dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio) comprende disposizioni
specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla
portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
nonché ai mezzi per farli rispettare.

(9) La protezione mediante registrazione concessa dal
regolamento (CEE) n.2081/92 è aperta alle denominazioni dei
paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di
equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto
regolamento. È opportuno precisare le disposizioni di detto
articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di
registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le
condizioni suddette.

(10) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n.2081/92 prevede una
procedura di opposizione.Al fine di adempiere all'obbligo
derivante in particolare dall'articolo 22 dell'accordo TRIPS, è
opportuno precisare tali disposizioni per garantire che i
cittadini di tutti i membri dell'OMC beneficino di questo regime
e che le disposizioni medesime si applichino effettivamente,
fatti salvi gli accordi internazionali, secondo quanto previsto
all'articolo 12. Il diritto di opposizione dovrebbe essere
concesso ai cittadini dei membri dell'OMC qualora legittimamente
interessati e secondo criteri identici a quelli stabiliti
all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento dianzi citato. Le
prove e le valutazioni di tali criteri devono essere
giustificate in riferimento al territorio comunitario, ossia
quello in cui si applica la protezione concessa dal regolamento.

(11) L'articolo 24, paragrafo 5, dell'accordo TRIPS contempla
non solo i marchi registrati o depositati,ma anche i casi di
marchi che possono essere acquisiti con l'uso, anteriormente
alla data di riferimento prevista, in particolare, la data di
protezione della denominazione nel paese di origine.È opportuno
pertanto modificare l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n.2081/92. La data di riferimento ivi prevista
diventerebbe quella di protezione nel paese di origine o quella
di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione
geografica o della denominazione d'origine, a seconda che si
tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi
dell'articolo 17 o dell'articolo 5 dello stesso regolamento.
Inoltre, all'articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento
diventerebbe quella di presentazione della domanda di
registrazione anziché quella della prima pubblicazione.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE)
n.2081/92 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(13) La procedura semplificata di cui all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n.2081/92, destinata alla registrazione delle
denominazioni esistenti, protette o consacrate dall'uso negli
Stati membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi
di certezza del diritto e di trasparenza è opportuno sopprimere
tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il
periodo transitorio di cinque anni previsto all'articolo 13,
paragrafo 2 e relativo alle denominazioni registrate ai sensi di
tale disposizione, fermo restando tuttavia l'esaurimento del
suddetto periodo transitorio per quanto riguarda le
denominazioni registrate nell'ambito dell'articolo 17 sopra
citato.

(14) Gli elementi sopra illustrati inducono a modificare il
regolamento (CEE) n.2081/92,
M.V.


Gds - 8 V 03 -
www.gazzettadisondrio.it

M.V.
Degno di nota